Il 16 gennaio 2025 la Camera approvava il disegno di legge del governo Meloni sulla c.d. separazione delle carriere dei magistrati; gli emendamenti «migliorativi» proposti da Forza Italia erano stati precipitosamente ritirati, perché il provvedimento doveva essere «blindato»[1]; così, quando a marzo la presidente del Consiglio accettava di incontrare per la prima e unica volta i magistrati dell’Anm, li informava del fatto che il testo «avendo già ricevuto il voto favorevole della Camera in prima lettura, non poteva subire alcuna modifica»[2].
Detto e fatto. Nello spazio di soli nove mesi quel disegno di legge costituzionale, fatto rimbalzare nel più breve tempo possibile tra Camera e Senato per la doppia delibera prevista dall’art. 138 Cost., veniva alla fine approvato così come era stato scritto inizialmente dal governo. Qualcuno, a tale proposito, ha ricordato che, quando si doveva discutere della “nuova Costituzione”, Calamandrei aveva osservato che «i banchi del governo dovranno essere vuoti»[3], mentre nel caso in esame l’esecutivo li ha occupati al completo con i suoi parlamentari “blindati” e ossequienti. Sta di fatto che, per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana, una legge di revisione costituzionale è stata scritta dal governo, non è stata sottoposta a una “discussione” in parlamento, è stata approvata dalla sola maggioranza guidata dall’esecutivo e infine è stata dedicata espressamente (da Gasparri e Nordio) alla memoria di Silvio Berlusconi, dell’unico presidente del Consiglio condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni[4].
Già questo costituisce un autentico sfregio alla democrazia parlamentare, una lesione che oggi si suole derubricare a semplice «sgrammaticatura istituzionale», su cui peraltro non si sono soffermati i costituzionalisti convertiti da tempo al principio supremo della governabilità (da Sabino Cassese ad Augusto Barbera), dichiaratisi soddisfatti del risultato comunque ottenuto[5].
La legge infatti, se per il suo contenuto è un vasto programma (la resa dei conti con tutti i magistrati che “esondano”), per la procedura che l’ha caratterizzata, è già una concreta realizzazione (il frutto di un premierato in fieri). Ma non è tutto: appena approvata la legge, da Palazzo Chigi è partito l’ordine ai parlamentari di raccogliere le firme necessarie per chiedere il referendum confermativo e la maggioranza di governo si è così ”appropriata” di uno strumento posto dall’art. 138 della Costituzione a tutela della parte soccombente. L’ordine è stato subito eseguito: in meno di una settimana chi di dovere ha raccolto il quinto delle firme richieste, dopo di che è partita la corsa frenetica a fissare la data del referendum per il 22 e il 23 marzo 2026.
Quando poi un gruppo di giuristi ha raccolto, come previsto dallo stesso articolo 138, oltre cinquecentomila adesioni on line tra i cittadini per ridefinire il testo e i tempi del referendum, il governo ha dato segni di nervosismo ed è entrato in campo il ministro, che ha bollato come «superflua» una tale operazione; ma così non è stato, poiché il successo dell’iniziativa ha costretto gli originari proponenti del referendum a modificare il quesito proposto e a chiarire che oggetto del voto popolare non era tanto la conferma di una legge che, genericamente, riguardava «norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», quanto piuttosto l’approvazione di una normativa che modificava 7 articoli della Costituzione repubblicana, intervenendo così decisamente sul suo intero Titolo IV[6].
La campagna elettorale è partita dal giorno stesso della votazione finale. E se il presidente delle Camere penali, memore delle battaglie parlamentari “innocentiste” degli avvocati Ghedini e Longo, ha ripetuto che solo con questa riforma ci sarà in Italia un giudice «terzo» e un «giusto» processo, è stato poi «Il Foglio» di Cerasa, che sin dal 31 ottobre si è distinto nel condurre una campagna mediatica «contro i poteri dei pm, per proteggere democrazia e Costituzione»[7], ospitando, poi, sulle sue pagine, i più autorevoli sostenitori della riforma (da Augusto Barbera a Marcello Pera[8]), suggerendo così ai vari comitati del SÌ le strategie comunicative.
Senonché sui quotidiani il confronto tecnico presto ha lasciato il posto a quello esclusivamente politico, la discussione si è trasformata in propaganda (gli opposti schieramenti sono andati alla ricerca dei “voltagabbana” passati nel tempo dal SÌ al NO e viceversa, recuperando le frasi dei vivi e dei morti pronunciate anni addietro e via degenerando); poi la propaganda per il SÌ è diventata variegata, da un lato cooptando nel comitato anche la componente “laica” del Csm Isabella Bertolini (convocata direttamente in via della Scrofa[9]) e, dall’altro, rafforzando la campagna elettorale con una denuncia penale, per «aver diffuso una notizia palesemente falsa e tendenziosa», presentata contro gli autori di un manifesto che recitava: «Vorreste giudici che dipendono dalla politica? Al referendum vota NO»[10].
Poi, però, la campagna del SÌ perdeva il filo del discorso: rivelando il comune Dna con la politica della maggioranza (a ogni notizia di cronaca nera o giudiziaria, segue una nuova legge),cominciava a utilizzare per le sue finalità ogni decisione di magistrati, per qualche motivo sgradita: poteva trattarsi del giudice civile, intervenuto a separare i componenti della “famiglia nel bosco”, o del giudice penale, che aveva “liberato” i manifestanti arrestati dalla polizia o del pubblico ministero che aveva sanzionato le ditte del made in Italy che si avvalevano del caporalato, magistrati con funzioni diverse le cui decisioni nulla avevano però a che fare con i problemi asseritamente posti dalla “separazione delle carriere”.
Senonché il ricorso a questi elementi “emozionali”, se ha sollevato un polverone che ha finito per occultare l’oggetto dichiarato del referendum, in realtà ha fatto emergere la finalità vera dello stesso, l’esigenza cioè di normalizzare non tanto la magistratura in generale, quanto piuttosto il giudice penale, il giudice civile e il pubblico ministero qualora, con le loro decisioni, “disturbino il manovratore”.
A chiarire questa finalità ha pensato il governo stesso, quando, nel giorno in cui faceva approvare la legge, ha sostenuto, col sottosegretario Alfredo Mantovano, uno dei magistrati apolitici iscritti a FdI, che vi è «un aggiramento per via giudiziaria delle scelte del legislatore e della sovranità popolare», causato dalle sentenze di alcuni magistrati che determinano la politica dell’immigrazione e dalle decisioni di altri che, in materia di sicurezza, rimettono «immediatamente in libertà coloro che aggrediscono i poliziotti o danneggiano gli esercizi commerciali»[11]. E, se qualcuno ancora non avesse capito, ci pensava la stessa Meloni ad additare all’opinione pubblica quella «parte politicizzata della magistratura» che continua «a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa»[12].
È stato poi lo stesso ministro a chiarire le finalità della legge, quando, pochi giorno dopo la sua approvazione, ha dichiarato che lo scopo della riforma era quello di «far recuperare alla politica il suo primato costituzionale» e citato il caso del governo Prodi, caduto perché il ministro Mastella era stato «indagato per accuse poi rivelatesi infondate», meravigliandosi, infine, che la Schlein non capiva che la riforma avrebbe giovato anche alla sua parte politica, una volta che fosse andata al governo[13].
Orbene, a parte l’imprecisione del riferimento storico (il governo Prodi non cadde per l’avviso di procedimento inviato a Mastella) e l’ardita rivendicazione del primato costituzionale della politica (con buona pace del garantismo liberale e del bilanciamento dei poteri), sta di fatto che una riforma della magistratura attuata per giovare ai governi attesta, a chiare lettere, che con essa si vuole sottrarre l’esecutivo a qualsiasi controllo di legalità.
Ma vediamo come la riforma Nordio-Meloni abbia tentato di realizzare questo primato. Tralasciamo lo specchietto per le allodole costituito dalla separazione delle carriere: questa infatti è già stata attuata, sostanzialmente, dalla legge Cartabia, che ha previsto come ormai eccezionale il passaggio del magistrato da una carriera all’altra (una volta nei primi 9 anni di servizio e una seconda volta, in due casi particolari, per tutto il resto della carriera); bastava comunque una norma “ordinaria” per escludere definitivamente tale residua possibilità, ma se, invece, si è ricorsi alla legge costituzionale, lo si è fatto perché la separazione delle carriere era un mero pretesto, laddove la finalità della riforma era la frantumazione del Csm; e per far questo si sono dovuti modificare ben sette articoli della Costituzione.
Questo è dunque il cuore della riforma, che prevede l’istituzione di due Consigli superiori, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri e un’Alta Corte competente a giudicare tutti i magistrati in sede disciplinare. La ragione dichiarata per una tale trasformazione costituzionale consiste nella virtuosa volontà di sradicare il potere delle “correnti” che tradizionalmente gestiscono, soprattutto, le nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari, con esplicito riferimento a quanto emerso dallo «scandalo Palamara»[14].
Per evitare il ripetersi di tali pratiche spartitorie, Meloni e Nordio hanno escogitato, per l’elezione dei componenti dei due Csm, il metodo del sorteggio.
Un sistema già suggerito, in passato, da Almirante e Caradonna nel 1971, da Berlusconi e Alfano nel 2011 e tuttavia, sino a oggi, mai premiato dal successo[15]. Con queste significative ascendenze, quel metodo viene ora baldanzosamente riproposto in forma tale che, se vuole colpire i magistrati (definiti incapaci di farsi degnamente rappresentare), delegittima, innanzitutto, il presidente della Repubblica, posto alla guida di due Consigli superiori usciti da una tombola, con una componente togata priva di qualsiasi autorevolezza.
Si tratta, inoltre, di una partita truccata: per i “togati” il sorteggio è “secco”, per cui la loro presenza nel nuovo Consiglio sarà assolutamente casuale e atomizzata, mentre per i “laici”, di nomina politica e scelti tra professori ordinari e avvocati con particolari requisiti, è solo ”temperato” (essendo disposto su un elenco di soggetti designati dal parlamento), per cui la loro presenza in Consiglio sarà invece mirata e niente affatto casuale. Se a ciò si aggiunge che, per questi ultimi, nel testo non si indica l’ampiezza dell’elenco da cui dovranno essere estratti (un numero pari o di poco superiore a quello dei sorteggiati?), né la maggioranza richiesta per la loro nomina (quella di 2/3, 3/5 o simili, o quella assoluta, semplice emanazione del governo?), si comprende bene quali possibili, ulteriori, trappole nasconda il silenzio della riforma sul punto.
Che questo serva, almeno, a eliminare le “trattative” interne ai vari Consigli per le nomine dei dirigenti solo le anime belle o coloro che ignorano cosa sia una corporazione, possono sostenerlo. La storia della magistratura registra sia in epoca liberale (ministro Orlando), sia in epoca fascista (ministro Grandi), sia in epoca repubblicana (ministro Azara) i richiami, sempre inutili, dei guardasigilli ai magistrati di non far uso di raccomandazioni in occasione delle possibili promozioni; che queste prassi – coltivate ovviamente anche dalle altre corporazioni di ingegneri, architetti e avvocati quando nominano i loro vertici – siano ovviamente deprecabili è fuori discussione, e tuttavia va ricordato che le stesse sono state incentivate nella magistratura proprio dalle iniezioni di “carrierismo” volute dalla destra con la riforma Castelli, che ha riproposto gerarchie interne e aumentato i posti dirigenziali e i relativi concorsi.
In ogni caso con la riforma, eliminati i rappresentanti delle visibili e caratterizzate correnti, attorno agli eletti estratti dal cappello, si formeranno necessariamente nuove e meno trasparenti cordate, collegate geograficamente, a tutela dei singoli interessi da proteggere, come un sicuro intenditore delle “correnti”, Clemente Mastella, in una puntuale intervista, ha sin da oggi previsto[16].
Ma se con i Consigli superiori estratti a sorte si è inteso delegittimare l’intera magistratura, col nuovo organismo, pomposamente chiamato Alta Corte, la politica ha inteso riaffermare il proprio primato, chiudendo l’epoca della “giustizia domestica” e ora[17] pronta a punire, in sede disciplinare, soprattutto i magistrati “che esondano”.
Questo giudice speciale sarà composto da 15 membri, di cui 6 “laici” (tre nominati dal presidente della Repubblica e tre estratti a sorte dall’elenco indicato dal parlamento con i criteri già visti per i Consigli), 6 giudici e 3 pubblici ministeri, sorteggiati questa volta tra magistrati che svolgano (o abbiano svolto) le loro funzioni in Cassazione.
A questo proposito, tre cose appaiono subito chiare: aumenta complessivamente il peso della componente politica, attualmente limitata a un terzo del totale dei componenti del Consiglio; sparisce la figura del presidente della Repubblica e al suo posto, alla guida dell’Alta Corte, compare un membro di nomina o di estrazione politica[18]; la componente togata non solo continua a essere sorteggiata, ma, questa volta, lo è solo nell’ambito dei magistrati di Cassazione, di cui perciò viene valorizzata la “carriera”, con una regressione al tempo in cui si parlava di una magistratura alta e bassa, quando giudici e pubblici ministeri erano, a tutti gli effetti, dei funzionari.
Poi le “sgrammaticature”, ormai una costante per questa maggioranza: l’Alta Corte, chiamata a svolgere la “giurisdizione disciplinare”, è un vero e proprio “giudice speciale”; ma la sua istituzione contrasta in modo evidente con l’art. 102 c. 2 della vigente Costituzione, che ha espressamente vietata l’istituzione di «giudici straordinari o giudici speciali», essendo i costituenti memori di quelli istituiti dai fascisti e dai “repubblichini”. L’Alta Corte, poi, viene a ricoprire, insieme, il ruolo del giudice di primo grado e quello di appello (ovviamente, in tal caso, in diversa composizione), mentre non è più previsto il ricorso per Cassazione; e ciò comporta un ulteriore strappo della grammatica istituzionale, poiché l’art. 111 c. 7 della vigente Costituzione prevede che contro le sentenze pronunciate «da organi ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge»: il legislatore ha quindi ritenuto che dell’attività dell’Alta Corte meglio non si debba occupare un giudice “terzo”.
A riprova poi del fatto che questo tipo di regolamento dei conti riguarda solo i magistrati ordinari, sta la circostanza che questo nuovo organo – a differenza della Corte di giustizia prevista dalla Bicamerale del 1997 – non esercita il controllo disciplinare anche sui magistrati del Tar, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, che continuano quindi a essere assoggettati a una “giustizia domestica” che in questo caso non suscita alcun allarme.
Non manca il tocco di ironia involontaria: dopo aver utilizzato una legge costituzionale diretta a separare la carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri e averla sostenuta con una propaganda ossessiva, Meloni e Nordio, non hanno trovato di meglio che riunire nuovamente gli uni e gli altri, facendoli convivere nell’unica Corte disciplinare.
Questo è quello che la legge dice e fa vedere all’osservatore esterno; ma colpisce il silenzio che volutamente mantiene sulle questioni più importanti, riservando a una futura legge di attuazione[19] le forme del procedimento disciplinare, le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e, soprattutto, quelle per la composizione dei collegi, limitandosi ad assicurare che i «magistrati giudicanti e requirenti» ivi saranno «rappresentati». Dopo questa concessione, i riformatori però non dicono quale sarà la consistenza di questa rappresentanza e cioè con quale proporzione, laici e togati verranno chiamati a comporre i singoli collegi; né indicano se, accanto al ministro, vi sarà ancora un magistrato (e se sì, quale), incaricato di promuovere l’azione disciplinare.
Il citato articolo poi avverte che, con la legge ordinaria, verranno «determinati gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni» e poiché gli uni e le altre già esistono, comunica che in questo campo vi saranno delle novità. La legge non le indica, ma Nordio, in una delle sue fluviali interviste, già individua i magistrati che «l’Alta corte disciplinare, non essendo soggetta a logiche correntizie, potrà sanzionare»: si tratta, com’era prevedibile, «dei magistrati che vanno in piazza o a comizi elettorali», d’ora in avanti sottoposti a una libertà limitata. Il magistrato deve «trovare un’autocontinenza» e «pm e giudici devono evitare di criticare la legge e di entrare nella polemica politica»[20]: il perfetto ritratto del magistrato funzionario (Co 7/2 bocca della legge).
Così la legge di riforma dei magistrati. Cadono, perciò, uno dopo l’altro, gli slogan con cui i suoi sostenitori l’hanno accompagnata.
Il primo riguarda la posizione del giudice. Con questa legge, sostiene il mantra delle Camere penali, vi sarà finalmente un giudice «terzo ed imparziale», che potrà tutelare realmente i diritti del cittadino. Si tratta di uno dei maggiori equivoci diffusi dalla propaganda del SÌ, perché la terzietà e l’imparzialità non sono questioni connesse allo status ordinamentale del giudice rispetto a quello del pubblico ministero, ma riguardano la sua posizione rispetto alle parti in causa: si tratta, cioè, di circostanze tutte diverse e già considerate dall’attuale codice di procedura, che ha tutelato la parte processuale, individuando i possibili casi di “incompatibilità” del giudice e provvedendo a farvi fronte con gli istituti dell’astensione, della ricusazione, della rimessione del processo in altra sede[21].
La seconda riguarda il pubblico ministero. La riforma, ha sostenuto Barbera, non solo salvaguarda i principi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ma estende tale garanzia costituzionale anche al pubblico ministero, che oggi invece può avvalersi solo delle garanzie stabilite da una legge ordinaria (così art. 107 u.c. Cost.[22]). Si tratta, a ben vedere, di un semplice gioco di parole: il “vecchio” art. 104 stabiliva che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (e magistrato era, da sempre, il termine con cui si individuavano sia il giudice che il pubblico ministero); il “nuovo” art. 104 ripropone la vecchia formula e solo aggiunge che «[la magistratura] è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente»: quindi si limita a esplicitare quanto era già pacifico in precedenza e solo lo aggiorna col riferimento, ormai d’obbligo, alle diverse “carriere”. Rimane invariato, inoltre, l’articolo che fa dipendere le garanzie per il pubblico ministero a quanto sarà stabilito da una legge ordinaria.
Nessuna reale novità, dunque, si ravvisa nella riforma sotto questo profilo se, come vogliono Barbera e gli altri sostenitori del SÌ, ci si ferma a esaminare il testo dell’articolo; chi va oltre e guarda preoccupato al contesto, viene subito accusato di fare un vero e proprio “processo alle intenzioni” e di svisare in tal modo il significato garantista della riforma.
Eppure, è noto che “il senso della legge”, di ogni legge, è desumibile non solo dal “significato delle parole”, ma anche dalla “intenzione del legislatore” (art. 12 delle Preleggi): nel nostro caso siamo abbastanza fortunati perché il legislatore (Nordio) ha più volte reso pubbliche le sue intenzioni, fornendo così delle norme in questione un’interpretazione per così dire “autentica”.
Il problema di fondo era stato sollevato nell’ambito dello stesso ministero della Giustizia dal sottosegretario Delmastro, secondo cui «o si va fino in fondo e si porta il pm sotto l’esecutivo, oppure gli si toglie il potere di impulso nelle indagini»[23]; Nordio aveva però da tempo fatto la sua scelta e spiegato che, una volta creati per il pm una carriera e un Consiglio superiore separati, quel magistrato dovrà diventare «l’avvocato dell’accusa» e sarà chiamato a sostenere in giudizio le tesi elaborate autonomamente dalla polizia in base alle risultanze delle sue indagini[24]: basterà, pertanto, una legge ordinaria, come la Stefani-Zanettin attualmente in discussione al Senato[25], per vincolare, dall’alto, le iniziative del pm, grazie alle “priorità” decise dalla maggioranza parlamentare (cioè dal governo) e per condizionare, dal basso, gli esiti delle stesse, grazie all’attività di una PG che dipenderà dalle rispettive catene di comando facenti capo al ministero dell’Interno, della Difesa, delle Finanze (cioè ancora una volta dal governo); e l’art. 5 della legge suindicata prevede che nella Relazione annuale al parlamento il ministro della Giustizia dovrà dar conto di come le varie procure abbiano applicato i criteri di priorità: a questo punto non sarà più necessaria una dichiarazione formale, perché con questo duplice condizionamento e il successivo controllo ministeriale, la sottoposizione del pm all’esecutivo sarà cosa fatta[26].
Se dunque il testo della legge si valuta tenendo conto delle intenzioni del legislatore, il senso della riforma acquista un preciso significato; e questo appare ancora più evidente se, oltre al contesto giuridico, si colloca questa normativa nel contesto politico che l’ha generata.
L’attuale trasformazione dello Stato si realizza tramite una costituzione materiale in movimento, che prevede, per il momento, l’esautoramento del parlamento e il controllo della giurisdizione, ma non solo quello sulla magistratura ordinaria, ma anche sugli altri organi deputati a verificare la legittimità della complessa attività di governo. Così, anche la decisione della Corte dei conti che ha determinato la sospensione del contratto di appalto per il ponte di Messina è stata considerata dalla Meloni una «intollerabile invadenza»; e l’esecutivo, che con la Corte aveva avuto altri screzi in passato, ha deciso, per conquistarsi il consenso dei funzionari e proteggere i politici di riferimento, di intervenire con una nuova riforma, anch’essa gestita dalla sola maggioranza parlamentare.
La legge 7.1.2026 n. 1, infatti, ha depotenziato il controllo preventivo di legittimità che la Corte deve esercitare sugli atti dell’amministrazione, fissando, per l’esame delle pratiche, il termine di soli 30 giorni e un periodo di tempo irrisorio per le procedure di particolare complessità; trascorso il termine, l’atto si intende infatti approvato e il funzionario, qualsiasi danno venga arrecato in seguito, viene ritenuto esente da responsabilità; se poi, al termine della procedura, il danno effettivamente si verifica, il funzionario che ha vistato l’atto che l’ha causato, quale che sia l’entità dello stesso, ne potrà rispondere solo nella misura del 30% o pari a quella di due annualità di stipendio; ma per il politico, che, da ultimo, ha firmato quell’atto, sussiste addirittura la presunzione legale della buona fede[27].
Così con una serie di piccoli passi, alcuni palesi, altri inavvertiti, si mutano gli equilibri tra i poteri dello Stato; la trasformazione si realizza indebolendo via via il ruolo delle opposizioni (oggi rese impotenti anche da prassi e regolamenti parlamentari che loro stesse, nel tempo, hanno contribuito a creare) e quello dei poteri di controllo, oggi le magistrature, domani, con il premierato, la presidenza della Repubblica.
Le strade che portano allo Stato autoritario sono molteplici e niente affatto misteriose. Oggi gli eredi di coloro che furono sconfitti nel 1945 si stanno prendendo una rivincita, picconando quella Costituzione sorta per reagire alle macerie che avevano lasciato. Consentire che lo facciano un poco per volta, sempre minimizzando o voltando altrove la testa, già in passato è stato letale.
[1] Comunicato Ansa, 8.1.2025.
[2] Così Rocco Maruotti, segretario dell’Anm, intervistato dal «Corriere della sera», 5.11.2025.
[3] P. Calamandrei, Come nasce la nuova Costituzione, «Il Ponte», 1947, n. 1, p. 2.
[4] S. Passigli, Nordio – Ragioni e pericoli di una riforma, Firenze, Passigli Editori, 2026, pp. 23 e 157-160. L’autore elenca oltre alla condanna, le due sentenze di assoluzione emesse a seguito della legge che ha abrogato il reato contestato e osserva come otto volte Berlusconi sia stato condannato in appello e abbia poi conseguito il proscioglimento in Cassazione per sopravvenuta prescrizione.
[5] Cfr. S. Cassese, Cosa decidiamo con il referendum, «Corriere della sera», 6.11.2025 e A. Barbera, Post-verità da smontare nella campagna dell’ANM per il NO, «Il Foglio», 16.2.2026.
[6] I due quesiti sono riportati dal «Corriere della sera» del 7.2.2026.
[7] Così «Il Foglio» del 31.10.2025.
[8] Particolarmente significativo, per il clima alimentato nella polemica dai sostenitori del SÌ, è l’articolo di Marcello Pera che parla delle «correnti-cosche» della magistratura, di Cesare Parodi, «presidente prigioniero della Junta revolucionaria dell’Associazione» e della necessità di «scongiurare la nascita della repubblica giacobina dei magistrati», poiché «il referendum riguarda la nostra libertà e la nostra civiltà». Cfr. M. Pera, «Il Foglio», 16.2.2026. A ruota, lo stesso giorno, il ministro Nordio ha parlato del «sistema politico mafioso del CSM», «Corriere della sera», 16.2.2026.
[9] Anche un’altra consigliera del Csm, in quota Lega, Claudia Eccher, avvocata di Matteo Salvini, era stata invitata a una riunione dei sostenitori del SÌ tenuta dai partiti di maggioranza. Così «il Fatto Quotidiano», 6.12.2025. Una settimana dopo, una terza componente dei “laici” di destra, Rosanna Natoli, dimessasi dal Csm dopo una lunga resistenza, veniva rinviata a giudizio dal Gup di Catania, per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio, avendo contattato una magistrata sotto procedimento disciplinare e informata, nel corso di una riunione privata, degli umori dei giudici della sezione, consigliandola poi sul da farsi. Cfr. «il Fatto Quotidiano», 12.12.2025.
[10] La denuncia, a nome del Comitato per il SÌ Pannella-Sciascia-Tortora, veniva presentata, ipotizzando il reato di cui all’art. 656 c.p., dall’avv. Giorgio Spangher. Cfr. «Corriere della sera», 15.1.2026.
[11] Così Alfredo Mantovano nell’intervista rilasciata al «Corriere della sera» del 30.10.2025 e titolata, con notevole fantasia, Con la riforma il merito prevale sulle correnti. Anche Mantovano è uno dei magistrati apolitici che hanno fatto uso delle porte girevoli per transitare dalla magistratura al parlamento e viceversa. Attualmente ricopre l’incarico di sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio..
[12] Il video-messaggio della premier è riportato dal «Corriere della sera» del 18.2.2026, che ha titolato con le sue parole: Toghe politicizzate ci ostacolano.
[13] Così Nordio al «Corriere della sera» del 3.11.2025.
[14] Questo è l’argomento principe della campagna del SÌ e dei libri che da alcuni anni lo stesso Luca Palamara, radiato dalla magistratura, va scrivendo insieme ad Alessandro Sallusti, già direttore del «Giornale» e di «Libero». La vicenda trae origine dall’intercettazione che ha documentato l’incontro di un politico (Luca Lotti del Pd) col predetto Palamara, a capo della corrente di Unicost e con Cosimo Ferri, dirigente da anni della corrente di Magistratura indipendente, durante il quale questi ultimi cercavano di pilotare la nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Roma, carica cui aspiravano Francesco Lo Voi e Marcello Viola. Curiosamente, pure appartenendo sia i candidati che i gestori della trattativa alle correnti moderate della magistratura, lo “scandalo” è stato poi dai media utilizzato contro i magistrati politicizzati, cioè quelli di sinistra.
[15] Cfr. Nello Rossi-Armando Spataro, Le ragioni del NO. La posta in gioco nel referendum costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2026, pp. 96-97.
[16] L’intervista a Mastella, che si autodefinisce, con Casini, «il più esperto in Italia di correnti» è in «Corriere della sera», 8.1.2026.
[17] Nordio ha sostenuto che la sezione disciplinare del Csm si è «sempre occupata di casi marginali». Cfr. C. Nordio, Una nuova Giustizia, Milano, Guerini e associati, 2025, p. 77. Il ministro non ricorda bene. Quando i magistrati Gherardo Colombo e Giuliano Turone sequestrarono gli elenchi degli associati alla P2 di Licio Gelli, rivelando l’inquietante fenomeno di un diffuso potere clandestino all’interno delle pubbliche istituzioni, il Csm fu l’unico organo dello Stato che reagì con fermezza e rigore, sanzionando in sede disciplinare nove magistrati iscritti alla loggia e radiandone due, tra cui Domenico Pone, segretario di Magistratura Indipendente. L’intera vicenda, ivi compresa la sentenza 9.2.1983, redatta da Vladimiro Zagrebelsky, pubblicata nelle sue parti essenziali, è accuratamente analizzata nello speciale di «Questione Giustizia», 1984, n. 2, curato da Carlo Galante Garrone e da Elena Paciotti.
[18] V. il nuovo art. 105 c.4 Legge costituzionale 30.10.2025 n. 243.
[19] V. ivi, l’art. 105 c.8.
[20] Così Nordio nell’intervista rilasciata al «Corriere della sera» del 7.2.2026.
[21] Cfr. A Mascali-P.Morosini, Mani legate, La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia, Roma, Società Editoriale Il Fatto, 2025, pp. 36-37.
[22] A. Barbera, Post-verità da smontare cit e Id., Colpa del giustizialismo anni ’90 se non c’è la separazione delle carriere, «La Stampa», 23.1.2026.
[23] Cfr. «Il Foglio», 14.3.1925, citato in A. Mascali-P. Morosini, Mani legate cit., p. 33.
[24] Nordio aveva annunciato il suo proposito intervenendo al convegno organizzato a Stresa dalla «Fondazione Iniziativa Europa 2023», l’11.11.2023, citato in N. Rossi-A. Spataro, Le ragioni del NO cit., p. 71. E Tajani, nel pieno della campagna elettorale, domandava retoricamente se si dovesse ancora «conservare la polizia giudiziaria sotto l’autorità dei magistrati». Cfr. «il Fatto Quotidiano», 26.1.2026.
[25] Trattasi del disegno di legge n. 933 presentato il 10.11.2023 da Pierantonio Zanettin ed Erika Stefani al Senato: le norme in questione prevedono alcune priorità che sottolineano la gravità dei fatti o l’offensività del reato; le indicazioni sono generiche, ma ci ha pensato lo stesso Zanettin a chiarire il senso della legge, quando ha dichiarato, al giornalista che gli parlava dell’evasione fiscale, che «il borseggiatore che ruba il portafoglio a una signora per strada» causa un ben altro «impatto sociale». Cfr. «Il Corriere del Veneto», 26.2.2026.
[26] Ma il ministro guarda anche più lontano: nell’intervista al «Corriere della sera» del 14.7.2023 ha sostenuto che «separazione delle carriere significa anche discrezionalità dell’azione penale e facoltà del pm di ritrattarla», aggiungendo che con tali modifiche, allo stato non attuabili, «si eviterebbero almeno un 30% dei processi che si rivelano inutili e dannosi» e «la giustizia sarebbe più celere».
[27] Cfr. A. Carapellucci, La riforma della Corte dei conti nella crisi dell’Amministrazione, in «Questione Giustizia», 2025, n. 3.
Immagine: Honoré Daumier





