Già nella seconda metà del secolo scorso era diventata opinione dominante che la democrazia non fosse una meta da raggiungere, ma più semplicemente una via da percorrere, idonea, però, a  differenziare i governi  virtuosi che la praticavano da quelli degli Stati autocratici o dittatoriali. Dopo Kelsen, Popper e Bobbio era diventata prevalente l’idea che la democrazia procedurale fosse quella che più agevolmente consentiva di prendere le decisioni collettive col massimo di consenso e col minimo di violenza; un sistema di governo della polis basato su una serie di regole prestabilite per la “scelta dei capi”; e, tra queste, fondamentali, erano quelle che richiedevano libere elezioni e che le stesse, così come le altre decisioni collettive, fossero rette dal principio della “maggioranza numerica”.

Certo, una nozione così minimale della democrazia non garantiva in alcun modo che l’elezione decretasse il successo dei “migliori”, ma, si consolava Popper, almeno assicurava che gli eletti avrebbero potuto essere cambiati, alla tornata successiva, senza «spargimenti di sangue»[1]. Tuttavia anche ridotta a mera procedura, la democrazia  presentava evidenti fragilità, che si sarebbero subito palesate proprio in relazione a quel principio di maggioranza, se solo si fosse calato il modello nella realtà storica del nostro paese, esaminando le vicende, pur così diverse tra loro, delle elezioni svoltesi nel 1924 e nel 1953.

Nel primo caso, quando si trattò di “conformare” la Camera dei deputati al governo di Mussolini, che il re aveva in precedenza legittimato, una pattuglia di 35 fascisti riuscì a portare sulle proprie posizioni una maggioranza di 235 parlamentari; e questa approvò la cosiddetta legge Acerbo, un provvedimento che assegnava al primo partito, che avesse ottenuto il 25% dei voti, i 2/3 dei seggi, un “premio” di tale entità da garantirgli il dominio assoluto alla Camera.

Per i cultori della procedura non fu importante sapere come quell’esigua minoranza si fosse trasformata in una vincente maggioranza (irrilevante era, per loro, che il governo avesse terrorizzato le opposizioni con una milizia armata, che il papa avesse inviato in esilio il capo dei popolari, vietando agli stessi di allearsi ai socialisti per bloccare la legge e che i cattolici, alfieri del proporzionalismo, in Parlamento avessero ammainato la loro bandiera, fiancheggiando in parte i fascisti, ecc.); né quegli stessi cultori avevano motivo di recriminare per il risultato raggiunto, poiché quel “premio” abnorme era stato discusso dal Parlamento e votato dalla maggioranza, per cui tutto si era svolto secondo le regole: la legalità era stata  rispettata, lo Stato liberale, con quell’atto, si era però suicidato.

 

Il fascismo, la guerra, la Resistenza, la Costituente

Quando, in Assemblea, si trattò di decidere le modalità di elezione dei parlamentari, Antonio Giolitti, memore dell’esperienza passata, propose di aggiungere all’art. 56 («La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto») la frase «secondo il sistema proporzionale» puro (cioè senza premi di sorta); la questione era stata dibattuta sia in sottocommissione, sia nella Commissione dei 75 e, pur essendosi allora convenuto che le elezioni della Camera avrebbero dovuto celebrarsi con quel sistema[2], Meuccio Ruini osservò che, per non costringere le future Camere a una revisione costituzionale nel caso avessero deciso di scegliere un sistema di voto diverso, era più opportuno non inserire quella formula nel testo della Carta; la replica di Ruini sembrò plausibile e la maggioranza votò la proposta di Giolitti, trasformandola però in un semplice ordine del giorno («L’Assemblea Costituente ritiene che l’elezione dei membri della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale»)[3].

E con tale sistema si andò al voto nel 1948 con la legge n. 6 del 20.1.1948, che era quasi una copia di quel Ddll n. 74/1946 che aveva regolato le elezioni per l’Assemblea Costituente: in questa occasione il sistema proporzionale puro premiò, com’è noto, la Dc, che alla Camera riportò addirittura la maggioranza assoluta dei seggi. Ma in seguito e proprio all’approssimarsi della successiva scadenza elettorale, molte cose erano cambiate: De Gasperi e Gonella, approfittando dell’aria maccartista che soffiava dall’Atlantico, puntarono alla instaurazione in Italia di uno «Stato forte e confessionale», cioè di una forma di «democrazia protetta» (dal comunismo)[4]; in quel contesto, quel sistema proporzionale non fu più ritenuto sufficiente per garantire la realizzabilità del progetto (alle elezioni amministrative del 1951-1952 la Dc aveva perso il 13,4% di voti rispetto al 1948) per cui, sin dal convegno democristiano di Anzio dell’estate del 1952, cominciarono a fiorire le proposte di modifica della legge elettorale.

Abbandonate le questioni di principio che avevano animato i lavori alla Costituente, i dirigenti della Dc inaugurarono la politica di adattare la legge elettorale alle loro convenienze immediate: applicando il metodo proporzionale e sviluppando delle proiezioni sulla base dei risultati delle amministrative, De Gasperi si accorse che i conti effettivamente non tornavano; ritenne perciò necessario abbandonare il proporzionale puro e, dopo una lunga discussione, l’ostruzionismo delle opposizioni alla Camera e la «battaglia parlamentare» in Senato, fu varato un provvedimento in base al quale al partito o alla coalizione dei partiti vincenti che avessero raggiunto il 50% più 1 dei consensi, sarebbe spettato un “premio” di 2/3, con l’attribuzione di 380 seggi su un totale di 590[5].

La differenza con la legge Acerbo fu rivendicata da De Gasperi, dato che, per ottenere il premio, la coalizione vincente doveva superare non la soglia del 25%, ma quella del 50%; l’affinità fu invece sottolineata dalle opposizioni, che evidenziarono come la maggioranza, grazie alla moltiplicazione dei seggi e all’immancabile aiuto prestatole dalla destra, avrebbe potuto nominare i componenti del Csm e della Corte costituzionale e, soprattutto, rivedere tutte quelle norme della Carta che, nel frattempo, disapplicava (e la destra, ovviamente, non avrebbe chiesto di meglio).

Il fatto è che la legge elettorale, così come quella voluta trent’anni prima da Mussolini, non era un provvedimento a se stante, bensì un tassello fondamentale di un più ampio contesto. Quello degli anni venti è sufficientemente noto; quello degli anni cinquanta è stato via via cancellato dalla memoria, per cui vale la pena di ricordarlo[6].

In vista delle elezioni politiche la Dc aveva manifestato ampiamente la direzione verso cui intendeva condurre il paese: aveva infatti varato, una dopo l’altra, una serie di proposte di legge – quella sulla difesa civile, contro gli scioperi “politici”, la “polivalente” contro i partiti “estremisti”, una miniriforma (peggiorativa) del codice Rocco, una legge (di censura) sulla stampa, quella regolatrice dei sindacati e quella sulla scuola a tinte confessionali – che, violando la Costituzione, i diritti di libertà e la laicità dello Stato, puntavano ad assimilare le istituzioni del paese non a quelle dei sistemi liberali, bensì a quelle vigenti nella Spagna di Franco e nel Portogallo di Salazar.

Di queste leggi, solo quella sulla difesa civile fu approvata da una delle Camere; le altre si impantanarono o furono solo discusse, a causa del contrasto praticato in tutte le sedi da una compatta opposizione e dei dubbi cresciuti tra le file degli stessi alleati di governo. I numeri allora erano mancati per farle approvare e la manipolazione del voto stabilita dalla legge elettorale serviva dunque per uscire da quella impasse.

Gli esiti del voto del 7 giugno 1954 non corrisposero alle attese del governo: la Dc perse circa 2 milioni di consensi rispetto al 1948, la coalizione centrista non raggiunse il quorum per 58.000 voti, il meccanismo premiale non scattò e i seggi furono ripartiti col vecchio sistema proporzionale; il 31 luglio dello stesso anno la legge “truffa” fu abrogata e si richiamarono le norme del T.U. del 1948, dopo che la Camera, con l’odg Targetti, si era impegnata «ad applicare, il più fedelmente possibile, il principio proporzionalistico»[7].

Lo sviluppo successivo del paese si svolse, come è noto, sotto la costante “protezione” americana (il piano Marshall aveva avuto un seguito “obbligato” nel Patto Atlantico). In questo contesto, col sistema proporzionale, fu scelto comunque un ceto politico che riuscì a produrre il miracolo economico, che accompagnò la rapida modernizzazione di gran parte del paese e che, negli anni settanta, realizzò una stagione delle riforme: da quelle delle istituzioni (con la creazione delle Regioni a statuto ordinario, la legge sull’iniziativa legislativa popolare e quella sul referendum, il nuovo ordinamento penitenziario e la c.d. legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi), a quelle della società civile (con le leggi sul divorzio, sull’aborto, sul diritto di famiglia) a quelle del lavoro e del welfare (con la riforma delle pensioni, lo Statuto dei lavoratori, la legge di parità e il servizio sanitario nazionale).

Un decennio, questo che rimase unico nella storia dell’Italia repubblicana e che i governanti di oggi, che poco hanno amato quelle riforme, ricordano solo come gli anni del terrorismo; un decennio in cui maturò però anche una svolta, suggerita  dai teorici della Trilaterale e da loro ripetitori nazionali, secondo cui la democrazia comportava un sovraccarico di domande, gli esecutivi dovevano sganciarsi dalle pressioni provenienti dal basso, pena altrimenti l’ingovernabilità.

Tuttavia, malgrado queste sollecitazioni, per anni nessuno tentò di selezionare il personale politico con un sistema diverso da quello proporzionale. Bisognerà attendere che si compia la parabola del partito novecentesco, col suo crescente distacco dall’elettore e la sua trasformazione oligarchica in un partito “leggero”, perché, verso la fine degli anni ottanta, sorga la “necessità” per i governanti di cambiare le regole del gioco. In questo contesto, la “rivoluzione dall’alto”, patrocinata dal presidente della Repubblica Cossiga e rilanciata dai media, si avvalse del vento che soffiava dall’Atlantico e utilizzò lo «scettro restituito al popolo» (i due referendum, quello del 1991, che abolì le preferenze multiple e quello del 1993, che cancellò il sistema proporzionale al Senato) per aprire le porte al “nuovo”, cioè al sistema maggioritario di derivazione anglosassone.

Cancellare per via referendaria una legge elettorale era stato possibile perché, per un’omissione mai chiarita, un emendamento comunista che espressamente lo vietava era stato sì approvato dall’Assemblea Costituente, ma poi non era stato riportato “per errore” nella stesura finale dell’art. 76[8]. Introdotto così a “furor di popolo”, il maggioritario secco, in grado di produrre maggioranze ipertrofiche, fu poi bilanciato con una componente proporzionale nella legge varata il 4.8.1993, con cui si stabilì l’assegnazione del 75% dei seggi col maggioritario nei collegi uninominali e il restante 25% col metodo proporzionale, con “listini bloccati”, basato sui risultati del collegio unico nazionale, ferma restando una soglia di accesso fissata da ultimo al 4%.

La legge, diretta a contrapporre al principio di rappresentanza quello della governabilità, fu discussa dai rappresentanti dei vari partiti a seconda delle loro esigenze immediate (per cui sia la proporzione tra seggi assegnati con i due diversi sistemi, sia la soglia di sbarramento avevano subito modifiche nel corso di quel dibattito). Ma la potenzialità innovativa del maggioritario venne colta non dai suoi autori, ma da un  imprenditore che in tre mesi trasformò i dirigenti della sua grande azienda mediatica in esponenti e propagandisti di un partito e che, sulla base dichiarata degli interessi (a occupare il potere) e non dei principi (con cui governare), formò un’anomala coalizione con i “fascisti” di Alleanza Nazionale al Sud e con gli “antifascisti” della Lega al Nord, in nome di una comune lotta contro il “comunismo” (un fantasma all’uopo risuscitato).

Grazie a questo doppio bacino elettorale e la conseguente ampia vittoria nei collegi uninominali la coalizione di Berlusconi col 42,9% di voti conquistò alla Camera il 58,1% di seggi, mentre quella dei progressisti (34,4% dei consensi – 33,8% dei seggi) e quella del centro cattolico, senza alleanze (15,6% dei voti – 7,3 % dei seggi) documentarono impietosamente, con i loro esiti, la profonda distorsione del principio di rappresentanza determinata dal voto maggioritario[9].

Le elezioni del 1994 costituirono un’autentica svolta, perché dettarono una nuova grammatica nelle competizioni elettorali: malgrado la retorica dello scettro restituito al popolo, propria del maggioritario, la scelta dei candidati fu affidata, con i listini bloccati, esclusivamente al leader del partito; determinante, però, divenne non il consenso riservato alla singola formazione, bensì quello attribuito a una coalizione di partiti, che, omogenea o meno che fosse, da allora divenne “necessaria”; e poiché era costituita per vincere le elezioni, la stessa non offriva perciò alcuna garanzia di sapere, poi, anche governare.

Una riprova immediata fu offerta dalla sorte di quel primo governo Berlusconi, naufragato dopo pochi mesi per il contrasto interno sorto tra gli alleati in materia di pensioni e la conseguente presa di distanze della Lega di Bossi: la sua “diserzione” causò la sconfitta della destra nelle successive elezioni del 1996, il suo “rientro” ne sancì la vittoria in quelle del 2001. Fu proprio in questa legislatura che le divergenze interne della coalizione guidata da Berlusconi determinarono l’aggiornamento delle regole del gioco.

La soluzione proposta fu quella di occultare le diversità trasformandole in altrettante bandiere, anche contrastanti tra loro, da agitare e da condurre insieme sino al raggiungimento dei rispettivi obiettivi: la formula comprendeva la riforma dei giudici e della giustizia penale che interessava Berlusconi, il contrasto razziale alla immigrazione, che veniva decretato dalla «Bossi-Fini», la crociata contro la droga  che era sostenuta dalla «Fini-Giovanardi»[10]; un convegno di “saggi” a Lorenzago aveva anche progettato una nuova costituzione che, come detto dall’on. D’Onofrio, doveva superare quella “sovietica” esistente (operazione varata in Parlamento con una serie di voti di fiducia, poi  bloccata dal voto referendario).

Tuttavia, poiché i sondaggi indicavano che la coalizione di destra era da ultimo precipitata nei consensi, il governo, cinque mesi prima delle elezioni, aveva cercato di porvi rimedio con una nuova legge elettorale e Calderoli aveva convinto i membri della coalizione a varare un provvedimento che, abbandonato il sistema maggioritario, prevedeva per la Camera il ritorno a un «proporzionale a maggioranza garantita», sempre in nome della governabilità.

La legge, cioè, mentre continuava a vietare all’elettore di scegliere il candidato (mantenendo così lo scettro nelle mani delle segreterie dei partiti), stabiliva che l’Ufficio elettorale nazionale, qualora il vincente non avesse raggiunto i 340 seggi (sui 630 complessivamente previsti), glieli avrebbe attribuiti d’ufficio, conferendo così alla coalizione l’ennesima artificiosa maggioranza in Parlamento[11].

Il sistema elettorale, maggioritario o proporzionale che fosse, era diventato a questo punto uno strumento manipolabile a piacimento, purché alla fine il risultato ottenuto alterasse comunque la volontà espressa dai votanti. L’incostituzionalità della normativa era di tutta evidenza, ma i governi di diverso colore, succedutisi sino al 2014, non ebbero nulla da ridire. Solo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2014[12], otto anni dopo, cancellò sia gli articoli che impedivano all’elettore di scegliere tra i numerosi candidati della lista votata quello preferito, sia gli articoli che stabilivano un premio per la lista vincente, senza stabilire la soglia minima per ottenerlo: col sistema previsto dalla nuova normativa si era quasi tornati alla legge Acerbo.

La sentenza della Corte non ebbe alcun effetto dissuasivo. La manipolazione della volontà degli elettori era diventato infatti patrimonio comune per quelle forze politiche che puntavano a governare comunque e Renzi, una volta diventato presidente del Consiglio, illuso dal 40% di voti conseguito dal Pd alle elezioni europee del 2014, compiva un’operazione speculare a quella tentata a suo tempo da Calderoli e soci: predisponeva, l’anno dopo, una nuova legge elettorale[13], votata sempre con la fiducia, con cui cercava di aggirare i paletti fissati dalla suindicata sentenza della Corte, prevedendo per il partito (e non più per la coalizione) che avesse raggiunto il 40% dei voti il 55% dei seggi; risultato conseguibile anche dal partito rimasto sotto quella soglia, ma poi vincitore al ballottaggio; veniva ovviamente mantenuta la possibilità per il leader di presentarsi in 10 collegi diversi e confermato lo sbarramento, questa volta fissato al 3% (per eliminare le scarne formazioni politiche sorte alla sinistra del Pd); infine, per “obbedire” al dettato della Corte, ammetteva la possibilità di una scelta sino a due candidati per lista, distinti per genere.

Anche Renzi, come Calderoli, aveva collegato la legge elettorale alla riforma costituzionale che aveva varato nel 2015; ma pure questa volta la riforma, imposta dalla maggioranza e sottoposta a referendum, era stata bocciata dal voto popolare e nel dicembre 2016 Renzi si era dimesso; nel gennaio del 2017 la Corte si era affrettata a intervenire sulla legge elettorale, prima che venisse applicata, scorgendovi altri vizi di incostituzionalità. Ma la pronuncia in questione, la n. 35 del 2017, è risultata  importante sia per ciò che ha invalidato, sia, soprattutto, per ciò che ha legittimato.

Da un lato, infatti, ha ritenuto incostituzionale il meccanismo che consentiva la partecipazione al ballottaggio di un partito che, avendo conseguito un consenso modesto, poteva vedersi i seggi raddoppiati vincendo il duello successivo; ma ha pure ritenuto non “irragionevole” che un partito, raggiunta la soglia del 40%, acquistasse automaticamente il 55% dei seggi: a detta del prof. Nicolò Zanon, estensore della sentenza, vi sarebbe stato in questo caso «un bilanciamento tra i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilevanza costituzionale della stabilità dei governi del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall’altro»[14].

La Corte sembra avere, a questo punto, assorbito e sviluppato in parte lo spirito del tempo: che la rapidità del processo decisionale sia un principio di rilevanza costituzionale sembra poco in sintonia con lo spirito di una Carta che aveva fatto del “compromesso” kelseniano uno dei suoi principi fondanti[15]; che i criteri adottati dalla legge per assegnare quell’entità del premio siano in linea con i principi dell’eguaglianza del voto e della rappresentatività della Camera è rimasta, nella sentenza, un’asserzione discutibile,  priva comunque di motivazione.

Ma tant’è. Subito dopo la pronuncia della Corte, il nuovo legislatore, a pochi mesi di distanza, eliminava il premio di maggioranza, ricuperando un sistema “misto” (37% dei seggi assegnati col maggioritario e i collegi uninominali, il 61% col proporzionale con liste brevi e senza preferenze, con possibilità di coalizione e duplice sbarramento, per il singolo partito e per la coalizione), evitando le problematiche relative al discusso “premio”[16]. Con tale legge gli elettori tornavano al voto nel 2018 e nel 2022; in tale ultima occasione dalle urne usciva, però, vincitrice una coalizione guidata dai “post-fascisti”, intenzionati a riscrivere una Costituzione avversata dai loro padri e da loro stessi poco amata.

Con piglio deciso, Giorgia Meloni, memore dell’esperienza passata (quando, con un’altra sigla, aveva partecipato, con Calderoli, al primo tentativo di cambiare la Costituzione) e forte della lezione appresa da Berlusconi (per gestire coalizioni disomogenee era necessario sventolare insieme le diverse bandiere), aveva sin dall’inizio gettato le basi per la storica “rivincita”: alla Lega veniva affidato il compito di esaltare l’autonomia “differenziata” delle regioni (e di stabilire canali preferenziali del governo con quelle di colore amico); a Forza Italia veniva affidato quello di realizzare “il sogno” di Berlusconi, di riformare, cioè, la magistratura e di varare un codice per i “galantuomini”; al suo partito, infine, spettava la “madre di tutte le riforme”, quella del premierato, che doveva aprire la strada a una nuova Costituzione, illiberale e anti-antifascista.

Funzionale al raggiungimento di tale ultimo obiettivo era, ovviamente, una nuova legge elettorale[17], che veniva presentata alla Camera durante la campagna referendaria (promossa dallo stesso esecutivo nei confronti della legge Meloni-Nordio, un regolamento di conti contro la magistratura non allineata), con l’intento, neppure troppo dissimulato, di anticipare la scadenza elettorale sull’onda del probabile successo al voto popolare.

Nonostante il massiccio appoggio di media e gli autorevoli consigli quotidianamente offerti dai vari Monti, Cassese e Galli Della Loggia dalle pagine del «Corriere», il progetto complessivo presto si arenava per le liti tra alleati e gli interventi maldestri del personale che lo doveva realizzare: il meccanismo dell’autonomia elaborato da Calderoli veniva smontato in corso d’opera dalla Corte Costituzionale[18], il premierato, tra mugugni e sospetti, conosceva una battuta d’arresto e il referendum, con grande sorpresa dei suoi proponenti, registrava la sconfitta della coalizione di governo.

La legge costituzionale in tal modo bocciata non era infatti, se non formalmente, un prodotto del Parlamento, poiché la proposta di Meloni-Nordio era transitata immutata tra Camera e Senato, per ordine della presidente del Consiglio, cui la maggioranza aveva prontamente obbedito; non il legislatore, ma proprio il governo, dunque, era stato direttamente “sfiduciato” dal voto di oltre 14 milioni di elettori, tanto più che la stessa Meloni era scesa personalmente in campo, forte di un sistema mediatico senza confronti; a questo punto la distanza siderale tra governo e paese reale era sotto gli occhi di tutti e l’esecutivo, per una elementare regola istituzionale, avrebbe dovuto prenderne atto, così come del resto Renzi aveva fatto a suo tempo.

Senonché la cultura politica degli odierni governanti vietava una simile scelta: l’esecutivo, dopo aver subito annunciato che, per così poco, non si sarebbe dimesso («noi tireremo dritto!»), ha ricondotto la vicenda a livello della chiacchiera quotidiana, paventando solo qualche timore per la  prossima scadenza elettorale; così la presidente del Consiglio, che pure ha inanellato un disastro dopo l’altro sul piano interno (sperperando in mance e mancette il “tesoretto europeo” ereditato dagli esecutivi precedenti, imponendo al paese l’austerità senza neppure uscire dalla procedura di infrazione, avallando senza ritegno il genocidio e le guerre scatenate dagli “amici” alleati, ecc.) e che, sul piano internazionale, ha visto fallire il fantasioso progetto di mediare tra Trump e l’Europa, ha ritenuto di poter risalire la corrente, dopo lo smacco referendario, rilanciando, in vista delle prossime elezioni, una legge studiata, ancora una volta, per manipolare, con opportuni accorgimenti, i consensi espressi dagli elettori.

Si tratta del provvedimento baldanzosamente presentato a febbraio e che ora, messa da parte l’abituale arroganza, viene presentato all’opposizione con toni concilianti.

Il progetto del governo, però, configura l’ennesima legge truffa, che prevede l’abolizione della quota in precedenza riservata ai collegi uninominali (eliminati, essendo diventati proibitivi per l’alleanza governativa dopo il tracollo referendario), l’adozione del sistema proporzionale con un premio di 70 seggi per la coalizione che avesse raggiunto il 40% dei voti (così forzando il varco aperto dalla citata sentenza n. 35/2017 della Corte); inoltre, nel caso di mancato raggiungimento di quel 40%, è previsto il ballottaggio tra i due partiti che comunque abbiano raggiunto il 35% (in questo modo si è aggirato il paletto della mancanza di soglia posto in precedenza dalla Corte).

Il tutto con la solita conferma delle liste bloccate, delle pluricandidature in diversi collegi (5), dello sbarramento al 3%; ma vi è anche un’interessante novità, che inaugura le leggi elettorali «contra personam»: l’obbligo di proporre nella lista il nome del futuro presidente del Consiglio, norma studiata per gettare lo scompiglio nel “campo largo” dell’opposizione (attualmente priva di un leader di coalizione) e che costituisce, inoltre, una scoperta pressione sul presidente della Repubblica, cui unicamente spetta, in base alla Costituzione, la scelta di nominare il capo del governo.

A questo punto è inutile soffermarsi sugli ulteriori profili di incostituzionalità che anche questa legge contiene (per esempio, con il premio previsto è possibile attribuire al vincitore fino al 60% dei seggi, incidendo così sulle “maggioranze di garanzia” previste per le elezioni per il Csm, la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica[19]), perché inseguendo l’ennesima “sgrammaticatura” si finisce per perdere di vista l’essenziale; e cioè che questa legge non è il prodotto imprevisto e occasionale varato da un governo conservatore, quanto piuttosto l’esito di un lungo processo che, passo dopo passo, ha visto forze di governo e di opposizione subordinare sempre più il principio di rappresentanza a quello della governabilità; per raggiungere un simile risultato sono stati utilizzati sistemi di voto diversi, ma tutti finalizzati a  manipolare il voto popolare, fin tanto che, come visto, anche la Corte costituzionale ha aperto il varco a simili spericolate iniziative: che un governo a guida  post-fascista abbia, a questo punto, colto il frutto ormai maturo, piegandolo ulteriormente alle sue esigenze di sopravvivenza, non deve perciò stupire più di tanto.

Né ci si deve lamentare del fatto che a ogni elezione aumentano le schiere dei cittadini che disertano le urne (si è passati, dal 13,69% del 1994 al 24,80% del 2013, al 27,7% del 2018 sino al 36,09% del 2022). Il passaggio da governi che promettevano il Welfare (e in parte lo realizzavano) a governi che applicano il Workfare (che condiziona i sussidi all’obbligo di un lavoro precario) è stata ovviamente la premessa per il “distacco” crescente dell’elettore da istituzioni in cui non si riconosce; il maggioritario ha poi “giuridicamente” incanalato il processo, restringendo l’offerta politica in un bipolarismo forzato tramite coalizioni disomogenee e perciò per molti poco appetibili; infine, con l’istituzione del premio, calcolato in base a frenetici sondaggi e usato per falsare il sistema proporzionale, si è dichiarato per legge che il voto è importante non in quanto rappresentativo, ma solo perché funzionale alla lotta intrapresa dal partito di riferimento per il successivo governo del paese.

Ma un esecutivo non rappresentativo che cosa ha a che fare con la democrazia?

 

 

[1] N. Bobbio, Teoria generale della politica, Torino, Einaudi,1999, pp. 380-381.

[2] Secondo Lelio Basso il sistema proporzionale era «connaturato al principio di democrazia» in quanto la volontà dello Stato «è determinata da una procedura nella quale gli interessi dei diversi gruppi organizzati di partiti entrano come tali in una lotta che termina in un compromesso». Citato in M. S. Piretti, Le elezioni politiche in Italia dal 1948 ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 373.

[3] Cfr. V. Falzone-F. Palermo-F. Cosentino, La Costituzione della Repubblica Italiana, Edizione fuori commercio, 1975, pp. 181-182.

[4] Il progetto di «democrazia protetta» fu illustrato per la prima volta da De Gasperi nella lunga intervista rilasciata al «Messaggero» il 9.7.1952; i riferimenti alla «Repubblica cristiana» sono contenuti nella Relazione introduttiva letta da Gonella al Congresso della Dc tenuto nel novembre dello stesso anno.

[5] Su questa legge, tra la numerosa letteratura al riguardo, v. M.S. Piretti, La legge truffa. Il fallimento dell’ingegneria politica, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 91-122.

[6] P.G. Zunino, Scritti politici di De Gasperi, Milano, Feltrinelli, 1979, «Introduzione», pp. 85-88.

[7] L. Luzzatto, Elezioni politiche e leggi elettorali in Italia, Roma, Editori Riuniti, 1958, p. 183.

[8] Così C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1962, p. 752, in nota.

[9] P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Torino, Einaudi, 1998, p. 544.

[10] Trattasi, rispettivamente, della L. 30.7.2002 n. 189 e della L. 21.2.2006 n. 49.

[11] Così la L. 21.12.2005 n. 70.

[12] Corte Costituzionale, sentenza 13.1.2014 n. 1.

[13] Trattasi della L. 6.5.2015 n. 52.

[14] Corte Costituzionale, sentenza 9.2.2017 n. 35.

[15] «Il compromesso fa parte della natura stessa della democrazia». Così H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Vicenza, Edizioni di Comunità, 1952, p. 293.

[16] L. 3.11.217 n. 165.

[17] Atti Camera, Disegno di legge n. 2822, presentato il 26.2.2026.

[18] Corte Costituzionale sentenza 3.12.2024 n. 192.

[19] Cfr. Torniamo alla Costituzione, Appello di 120 costituzionalisti, primo firmatario Enzo Cheli, pubblicato l’11.5.2026 sul sito di Articolo 21. Gaetano Azzariti, Un’altra riforma miope e sbagliata, aveva colto le varie criticità della normativa sin dal giorno della sua presentazione alla Camera. Cfr. «il manifesto», 27.2.2026.