Le finalità anticostituzionali del  Melonellum

Il progetto di legge elettorale presentato dalla maggioranza di destra e voluto fortemente dalla Presidente del Consiglio, tanto da essere stato ribattezzato come Melonellum, presenta nella sua genesi due anomalie di fondo: darebbe vita al quinto sistema elettorale in vigore a partire dal 1993, una coattività a ripetere non riscontrabile in nessun’altra democrazia avanzata, e verrebbe adottato a fine legislatura, in violazione di quanto stabilisce il Codice di buona condotta in materia elettorale adottato fin dal 2002 dalla Commissione di Venezia nell’ambito del Consiglio d’Europa. Si tratta di una legge ordinaria, ma di indubbio rilievo costituzionale, in quanto è chiamata a dare attuazione ai principi della sovranità popolare e dell’eguaglianza e libertà del voto e a determinare la composizione politica dell’organo rappresentativo della volontà popolare. Il progetto presentato si muove in tutt’altra direzione, in quanto punta a dare vita ad una nuova Costituzione alternativa a quella vigente, affiancandosi  alle controriforme tentate dell’autonomia differenziata, del premierato e della magistratura. Queste hanno subito varie battute d’arresto: la sentenza 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha bocciato diverse parti della legge Calderoli n. 86 del 2024, ha reso più difficile il tentativo di dare nuove competenze e risorse in intere materie alle regioni più ricche del Nord (il procedimento in atto di approvazione delle preintese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria non sfuggirà al sindacato di costituzionalità); il progetto del premierato dopo la prima approvazione del Senato nel giugno 2024 è fermo alla Camera; la revisione costituzionale sulla giustizia è stata bocciata dal referendum popolare del 22/23 marzo 2026. Rimane in campo quindi il cambiamento del sistema elettorale come via per rendere possibile la conquista di una nuova ampia maggioranza di seggi in violazione di principi costituzionali e con modifiche di fatto della Costituzione. E non a caso è stato imposto come per i progetti precedenti un procedimento basato sulla volontà della sola maggioranza, con vari successivi aggiustamenti del testo originario tutti volti a garantire le sue diverse componenti politiche e a ridurre il rischio di una bocciatura da parte della Corte costituzionale, e costellato da continue forzature al fine di giungere all’approvazione in tempi rapidi.

 

Un mostriciattolo a tre teste: a) Il premio di maggioranza

L’attribuzione di un premio in seggi alla coalizione che abbia più voti risponde alla costante ricerca italica di un sistema elettorale majority assuring, che ha avuto i suoi antecedenti nella legge fascista Acerbo del 1923, nella “legge truffa” (per la sola Camera) di De Gasperi nel 1953, e in tempi più recenti nel Porcellum di Calderoli del 2005 e nell’Italicum di Renzi del 2015, le ultime due dichiarate parzialmente incostituzionali con le sentenze n. 1 del 2024 e n. 35 del 2017 della Corte costituzionale.

Il sistema proposto non ha nulla in comune con i sistemi maggioritari classici, nei quali la conquista della maggioranza assoluta dei seggi da parte di un partito o di una coalizione non deriva dalla protesi artificiale consistente nell’aggiunta di seggi ulteriori a quelli guadagnati sul campo da una minoranza, ma dal fatto che i candidati del partito o della coalizione vincente hanno conquistato la maggioranza dei collegi uninominali. Il Melonellum invece abolisce la quota maggioritaria presente nella legge vigente (il Rosatellum), relativa ai tre ottavi dei seggi, mediante la soppressione dei collegi uninominali. Ciò non desta nessun imbarazzo tra i maggioritaristi nostrani, i quali piuttosto tardano a prendere atto che i sistemi maggioritari esistenti in Europa non producono più maggioranze parlamentari e governi stabili: nel Regno Unito dal 2016 ad oggi vi sono stati nove governi e si appresta a entrare in carica il settimo Primo ministro; in Francia dal 2024 ad oggi vi sono stati sei governi di minoranza con cinque Primi ministri. Da qui probabilmente l’amore viscerale degli orfani del maggioritario per il premio di maggioranza che purtroppo per loro in Europa esiste in un solo paese, la Grecia, dove viene attribuito al primo partito variando da venti a cinquanta seggi a seconda dei voti ottenuti e non sempre ha garantito la conquista della maggioranza assoluta.

Il Melonellum prevede un premio, definito “di governabilità”, a favore della coalizione più votata con più del 42% dei voti (in origine la soglia era del 40%), che è stabilito non in percentuale ma in misura fissa, settanta deputati e trentacinque senatori. Va detto innanzitutto che il premio in seggi è negativo in sé. Infatti con il Porcellum ha già dato ampiamente prova della sua incapacità di dare vita a coalizioni omogenee e a governi stabili. Anche quando ha assegnato un’ampia maggioranza di seggi alla prima coalizione, non ha portato alla costituzione di un governo di legislatura, come dimostra la crisi nel 2011 del quarto governo Berlusconi e la successiva formazione del governo tecnico presieduto da Monti. Inoltre il premio attribuisce un forte potere di condizionamento ai partiti minori, anche grazie alla disposizione assurda oggi riproposta per cui la soglia di sbarramento per l’accesso al Parlamento pari al 3% dei voti non vale per il più forte piccolo partito all’interno di ogni coalizione. Va poi considerata l’abnormità del premio che, anche se contenuto entro 220 seggi alla Camera (pari al 55%) e 113 al Senato (il 56,5%), non tiene conto dei seggi conquistati nelle circoscrizioni Estero, del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta (per le due regioni è stato introdotto un emendamento che conteggia nel premio i voti espressi al loro interno al fine di correggere una vistosa violazione del principio di eguaglianza). La maggioranza in seggi della coalizione vincente potrebbe quindi arrivare vicino al 60%. Va considerato poi che il 42% dei voti, dato il livello di astensionismo elettorale, corrisponderebbe a circa un quarto degli elettori. Infine l’entità del premio sarebbe tale da consentire da parte della maggioranza politica artificialmente costruita l’elezione del Presidente della Repubblica e  a seguire la scelta di dieci giudici costituzionali (cinque nominati dal Capo dello Stato e cinque eletti dal Parlamento) e di dieci componenti laici del CSM. Non è un caso che Meloni abbia già avanzato la richiesta dell’elezione di un Presidente di destra, che configura il titolare della carica come un uomo politico di parte e proveniente dai cosiddetti “figli di un Dio minore” del MSI, partito che si richiamava alla Repubblica sociale alleata dei nazisti e ha sempre avversato la Costituzione democratica. Desta stupore che di ciò finga di non accorgersi Sabino Cassese che nel Corriere della Sera del 6 luglio si limita a ribadire i requisiti formali necessari per l’elezione, tralasciando peraltro l’obbligo di giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza  della Costituzione di fronte al Parlamento in seduta comune ex art. 91 Cost. E quindi nulla di negativo per l’ipotesi di elezione di una personalità che nella sua vita politica abbia dimostrato sempre ostilità nei confronti della Costituzione repubblicana.

A parte la sua negatività in sé, il premio abnorme previsto verrebbero a comprimere irragionevolmente i principi costituzionali della rappresentatività e dell’eguaglianza del voto ai quali ha fatto riferimento la Corte costituzionale nella sua giurisprudenza. Altro serio dubbio di legittimità costituzionale è l’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale al Senato in violazione dell’art. 57 primo comma Cost., secondo cui il Senato “è eletto a base regionale”. Infatti la distribuzione dei seggi premiali nelle circoscrizioni regionali non ha nulla a che vedere con il risultato elettorale effettivamente conseguito al loro interno e costituisce solo la spalmatura di un elenco di nomi stabilito a livello nazionale in base agli accordi spartitori tra i partiti componenti della coalizione.

Del tutto contraddittoria appare la giustificazione del premio ravvisata ripetutamente dai suoi sostenitori nella necessità di costituire coalizioni di governo preelettorali in quanto  la natura conflittuale del bipolarismo in Italia renderebbe difficile la formazione di coalizioni di governo postelettorali. Al contrario è proprio il premio ad incentivare la formazione di coalizioni le più larghe possibili, unificate dall’intento di sconfiggere il “nemico” su programmi generici e vaghi e perpetuare il bipolarismo conflittuale, senza garantire affatto la formazione di governi stabili e efficienti. Basti pensare oggi al ruolo che potrebbe giocare nel centro-destra l’accordo preelettorale con Futuro Nazionale di Vannacci e nella coalizione progressista l’attribuzione di un’influenza determinante all’Italia dei Valori di Renzi. Vi sarebbe qualcuno disposto a scommettere sulla durata e sull’efficienza di una futura maggioranza di governo costituita con presenze così ingombranti?

Un’ultima questione deriva dagli emendamenti della maggioranza con i quali è stato stabilito che il premio non scatti qualora nessuna coalizione raggiunga il 42% dei voti e solo se venga attribuito alla stessa coalizione risultata vincente in entrambe le Camere. In queste ipotesi il sistema elettorale applicabile diventerebbe un proporzionale di tipo puro. Il progetto quindi prevede due esiti totalmente opposti e contraddittori il che ne mina la ragionevolezza intrinseca. In questo quadro è stato abolito il ballottaggio, previsto originariamente tra le due coalizioni che raggiungessero il 35% dei voti, una modificazione scontata in quanto l’istituto era irragionevole non consentendo con certezza grazie al premio il raggiungimento della maggioranza assoluta dei seggi e potendo dare luogo a un esito opposto nelle due Camere e alla vittoria al secondo turno della coalizione meno votata al primo, anche con un numero ridotto di suffragi derivante dalla probabile diminuzione della partecipazione al voto.

 

b) Le liste bloccate

La previsione dell’attribuzione di tutti i seggi a liste bloccate di candidati stabilite dai vertici di partito, e quindi la scelta dei parlamentari in base all’ordine numerico di collocazione, costituisce una patente violazione della libertà del voto ex art 48 secondo comma Cost. Ripropone quanto già previsto nel Porcellum e nel Rosatellum, affidando ai leader e ai vertici di partito la scelta non solo dei candidati ma anche degli eletti. È uno schiaffo al principio della sovranità popolare che produce un duplice effetto negativo: l’aumento della non partecipazione al voto e il peggioramento della qualità del ceto politico parlamentare, nel quale trovano spazio persone caratterizzate non dalla capacità di rappresentare adeguatamente territori e esigenze sociali, ma dalla subordinazione ai vertici di partito. A ciò si aggiunge il paradosso, verificatosi nelle ultime legislature, per cui lo scarso radicamento elettorale dei “nominati” dall’alto spinge un numero consistente di parlamentari a tradire la volontà popolare nel corso del mandato cambiando casacca non per nobili ragioni politiche ma per considerazioni di interesse e anche per la ricerca della via migliore per garantirsi una nuova rielezione in una lista bloccata. Infine il Melonellum è peggiore del Rosatellum perché abolisce i collegi uninominali che consentivano la scelta diretta di più di un terzo dei candidati e aumenta in questo modo i seggi attribuiti a circoscrizioni e a collegi elettorali, ulteriormente incrementato da quelli premiali, rendendo inconoscibili gran parte dei candidati contenuti nelle liste bloccate, quella locale e quella nazionale. Non costituisce certo un miglioramento l’obbligo dei candidati premiali di presentarsi anche nelle diverse liste locali, inserito nel testo dalla maggioranza, in quanto è volto a garantire i partiti che hanno confezionato i listoni nazionali e la spartizione al loro interno dei candidati premiali, per consentire a questi  di essere eletti anche nella malaugurata ipotesi che la coalizione non riesca a conquistare il premio in seggi.

L’offesa alla volontà liberamente manifestata dagli elettori non veniva scalfita dall’emendamento, presentato da FDI, NM e UDC, voluto fortemente dalla Meloni, che stabiliva il blocco di tutti i capilista e consentiva per gli altri candidati le preferenze, che avrebbero avuto effetto solo per le due liste più forti, ma non per tutte le altre che eleggono di solito a livello locale solo il capolista. Il tentativo farlocco, mosso dalla volontà di inseguire Vannacci, è stato respinto dalla Camera il 14 luglio con 288 voti contro 287, grazie alla intransigenza della opposizione che preannunciando la sua contrarietà ha imposto il voto segreto e consentito l’emergere di un notevole gruppo di franchi tiratori nella maggioranza, nonostante il parere favorevole espresso dal Governo per bocca della ministra Casellati e il sostegno dichiarato dai gruppi parlamentari di FI e Lega.

 

c) Il premierato di fatto

Dopo l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia si è insinuato nella maggioranza il dubbio che l’eventuale approvazione parlamentare della legge di revisione Meloni-Casellati per l’introduzione del premierato fondato sull’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio, avrebbe buone probabilità di essere cancellata da un nuovo voto popolare. Lo conferma la collocazione su un binario morto alla Camera del d.d.l. costituzionale approvato al Senato oltre due anni fa. Da qui su sollecitazione della Meloni la decisione di prendere al balzo l’occasione per introdurre nell’ordinamento italiano un “premierato di fatto” non con una revisione costituzionale ma con una legge ordinaria, come quella elettorale, con la penosa giustificazione della necessaria conformità delle regole elettorali a un premierato che ancora non esiste. L’obbligo per partiti e coalizioni di indicare preventivamente nel programma il nome della persona che intendono proporre come Presidente del Consiglio non costituisce un’indicazione puramente politica, ma assume una valenza giuridica che comporta l’esclusione delle liste e delle coalizioni che non vi ottemperano. Inoltre incide direttamente sul terreno costituzionale in quanto pone al centro del voto popolare la scelta del capo del Governo indicato dalla prima minoranza, supportato per di più da un abnorme premio in seggi. L’elezione di fatto del Presidente del Consiglio verrebbe a sconvolgere il procedimento di formazione del Governo e il funzionamento della forma di governo parlamentare, fondati sulla nomina da parte del Presidente della Repubblica e sull’investitura parlamentare mediante il voto di fiducia. La precisazione introdotta nel testo originario per cui sarebbero “fatte salve” le prerogative del Capo dello Stato ex art. 92 secondo comma Cost. e il divieto del mandato imperativo per i parlamentari ex art. 67 Cost., costituiscono un’excusatio non petita e una colossale presa in giro degli elettori. In realtà si determinerebbe un netto squilibrio tra i poteri del capo del Governo, di fatto plebiscitato da una minoranza del popolo, e quelli di un Presidente della Repubblica titolare di una nomina istituzionalmente vincolata e di un Parlamento tenuto a votare la fiducia e soggetto alla libera decisione del Presidente del Consiglio di determinarne lo scioglimento nel momento ritenuto più opportuno, escludendo anche qui il prudente e libero apprezzamento del Capo dello Stato.

Lo smantellamento della forma di governo parlamentare viene candidamente ammesso da chi, come Stefano Ceccanti, pur criticando alcuni aspetti della legge che potrebbero determinarne l’incostituzionalità, sostiene che “Una buona legge elettorale deve consentire agli elettori di scegliere la maggioranza e il candidato premier. Il cittadino deve essere arbitro della formazione dell’esecutivo” (intervista a Il Riformista, 18 giugno 2026). Quindi le elezioni servono non ad eleggere il Parlamento, ma il Governo e il suo capo. E poco male se gli elettori eleggono non una maggioranza ma una minoranza, corrispondente a un’esigua parte del corpo elettorale, trasformata artificialmente in maggioranza dal premio in seggi. Stendiamo poi un velo pietoso sulla qualificazione del cittadino come “arbitro”; visto che non sceglie liberamente i parlamentari e nella sua maggioranza esprimerebbe un voto che peserebbe poco più della metà di quello di chi ha votato per la prima minoranza.

 

Che fare

Su un progetto tanto grave mirante a colpire principi e regole costituzionali non possono esservi ambiguità né disponibilità al compromesso. Va combattuto in sede parlamentare, ma anche con un’ampia mobilitazione popolare che sia fondata, come quella sulla giustizia, su Comitati per la Costituzione espressivi dell’associazionismo diffuso, dei movimenti in difesa della pace, dei diritti sociali e dell’ambiente, dei partiti di opposizione. Poco male se ciò suscita l’accusa alla “sinistra” (ma quale?) di volersi appropriare della Costituzione da parte di chi, come Galli della Loggia e Polito, non l’ha mai sostenuta, riducendola al rango di un documento storico-politico da cambiare il prima possibile. Si tratta invece di rivendicare da parte di un ampio fronte democratico l’attuazione dei principi e dei valori costituzionali. Tale indicazione è fortemente emersa nell’incontro tenutosi a Roma il 30 giugno su iniziativa della Fondazione Demo e di Costituzione e Democrazia, che rappresenta i 160 costituzionalisti firmatari di un appello contro il Melonellum, alla quale hanno partecipato costituzionalisti, giornalisti, intellettuali vari, esponenti dei partiti di opposizione. La probabile approvazione della legge a colpi di maggioranza deve incentivare l’opposizione nella società, avvalendosi di strumenti giuridici, come l’impugnazione della legge presso i tribunali civili dei capoluoghi dei distretti giudiziari da parte di elettori defraudati del loro diritto di esprimere il voto in conformità ai principi costituzionali con il fine di sollevare questioni di legittimità di fronte alla Corte costituzionale, ma anche effettuando una campagna capillare di controinformazione e di difesa della Costituzione. Tale campagna potrà essere l’occasione per interrogarsi e dibattere delle iniziative di una futura maggioranza progressista volte a mettere in sicurezza la Costituzione, come l’aumento dei quorum di garanzia, e a prevedere una maggioranza qualificata per l’approvazione della legge elettorale e la sua sottoposizione al ricorso preventivo di incostituzionalità da parte delle minoranze parlamentari. E infine occorrerà proporre una nuova legge elettorale, alternativa al Melonellum ma anche al Rosatellum, volta a garantire la partecipazione democratica, la rappresentatività, l’eguaglianza e la libertà del voto, come emerge dalle numerose iniziative che si stanno diffondendo ad opera di gruppi e associazioni di cittadini. Non potrebbe che trattarsi di un sistema di tipo proporzionale, come avviene nella grandissima maggioranza degli Stati democratici europei.

 

 

Immagine: Giuseppe Pinzani, Apoteosi di Ercole, particolare