1. Il metodo e il contenuto
La Costituzione non è la Sacra Sindone e può essere oggetto di revisione nei modi che essa stessa prevede. La disciplina della revisione costituzionale, all’art.138 Cost., contempla la revisione con una particolare procedura, con maggioranze qualificate pensate dal Costituente in un momento in cui vigeva la legge elettorale proporzionale pura: procedura c.d. aggravata con la possibilità che in seconda lettura la maggioranza possa non essere più quella qualificata richiesta nella prima votazione, ma con il paracadute del referendum confermativo-oppositivo.
Purtroppo, da tempo, una revisione patrocinata dall’“arco costituzionale” è stata superata dai fatti, dal nuovismo senza storia né cultura della c.d. Seconda repubblica, ma soprattutto la Costituzione si è trovata indifesa dinanzi alle continue leggi elettorali maggioritarie che, di fatto, hanno vanificato i quorum posti a garanzia dall’art. 138.
Quasi tutti i governi, dal 1993 in poi, chi più chi meno, hanno forzato o violato la norma e lo spirito dell’art.138 Costituzione. Questa memoria ci auguriamo che risorga in coloro che oggi, giustamente, si battono contro il cambiamento, eversivo, della Costituzione, ammantato dalle destre come “riforma” della giustizia e come “separazione delle carriere” dei magistrati, e dunque per il NO nel referendum oppositivo.
Nel merito questa riforma fa letteralmente schifo. Dal punto di vista delle garanzie per il cittadino e per i lavoratori nessuno ancora è riuscito a spiegare perché un p.m. “divorziato” sia meglio di un p.m. “separato in casa”. Il p.m. separato in casa acquisisce, attraverso il contatto con la magistratura giudicante, una forma mentis che può indurlo a un esercizio più equilibrato dei suoi poteri; invece il p.m. staccato da quella che si chiama “cultura della giurisdizione” rischia seriamente di prenderne definitivamente congedo. La disciplina della formazione e composizione dell’Alta Corte di Giustizia è un obbrobrio che rivela le finalità punitive del governo e della sua maggioranza, nei confronti della magistratura: a) perché il sorteggio per i togati è “in purezza”, mentre il sorteggio per i laici è temperato dalla previa formazione del listone a maggioranza parlamentare semplice (l’attuale legge, del 1958, sul Csm prevede un quorum di 3/5, e, considerando che all’epoca vigeva la legge elettorale proporzionale, si capisce facilmente l’intento governativo di addomesticare-controllare la magistratura); b) perché, separata la funzione di autogoverno (Csm) da quella disciplinare (che passa all’Alta Corte, non più presieduta dal presidente della Repubblica come l’attuale Csm), i laici debbono essere associati all’esercizio di quest’ultima? Per es., all’Università la giurisdizione disciplinare è rigorosamente domestica (solo professori e ricercatori), mentre nel Senato Accademico e nel Cda (organi di indirizzo politico, l’equivalente del Csm) sono presenti anche rappresentanti degli studenti e del personale amministrativo.
La presenza determinante, se non decisiva dei laici in seno all’Alta Corte, senza alcuna indicazione sulla composizione dei collegi giudicanti, diversamente dall’attuale Csm a maggioranza di togati, è davvero una bizzarria pericolosa e rivelatrice, ancora una volta, della vera finalità della maggioranza di destra di rovesciare l’impianto costituzionale sulla magistratura per controllarla, per “addomesticarla”.
Il NO ha un significato altamente politico: è un NO antifascista, perché questo governo e questa maggioranza sono di cultura politica neofascista e in gran parte reazionaria; reazionari sono gli obiettivi che perseguono – repressione del dissenso, caccia ai migranti, leggi discriminatorie come quella contro l’antisemitismo che è, in realtà, un modo per intimidire il movimento propal e tutelare, a distanza, lo stato genocida di cui sono vassalli e subalterni.
- Una modifica costituzionale non si può fare per “dare un segnale”
Il problema con questa modifica della Costituzione è lo stesso che si è palesato in occasione delle altre: si tratta di un intervento abborracciato, mal scritto e ancor prima davvero mal pensato. Se prendessimo per buone le intenzioni dichiarate dai “riformatori”, permarrebbero comunque alcuni rilievi decisivi.
Sostenere che una modifica costituzionale serve a “dare un segnale”, come molti dicono – soprattutto tra gli avvocati – dimostra una incultura costituzionale che fa rabbrividire. La revisione della Costituzione si fa quando l’assetto istituzionale nel suo complesso non è più funzionale al contesto sociale storicamente dato. In questo caso non c’è nulla di questo (la riforma dell’art. 111 Cost. sul “giusto” processo e la legge Cartabia del 2021, che cristallizza la separazione tra giudici e p.m., ne sono la conferma). Inoltre, il potere di revisione costituzionale del Parlamento e del corpo elettorale incontra il limite intangibile elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale fin dagli anni ottanta del secolo scorso del c.d. nucleo immodificabile costituito da tutta la prima parte della Costituzione e dai principi fondamentali (Corte Cost. n. 1146/1988).
Tra di essi ce ne sono almeno due, compromessi da questo cambiamento della Costituzione, oltre al vulnus al principio della separazione dei poteri, e riguardano la “famosa” Alta Corte: 1) il divieto di nuovi giudici speciali di cui all’art. 102, comma 2 Cost. contro cui va a cozzare la previsione del nuovo organo disciplinare; 2) la non ricorribilità per Cassazione delle sue decisioni che contrasta con l’impianto dell’art. 111 Cost. e con l’art. 24 Cost.
Ma vi è di più. Il sorteggio integrale dei membri togati è totalmente privo di logica. In pratica si viene a ipotizzare che un organo di rilievo costituzionale venga costituito da membri pescati a caso: una delirante novità nel nostro ordinamento giuridico. Se si voleva veramente ridurre il peso delle “correnti” dei magistrati, vi erano molti modi per farlo, ma con legge ordinaria e non certo con una inutile modifica alla Costituzione. In questo caso si abdica al criterio della capacità e del merito, tanto falsamente sbandierati dalla destre più varie, in favore del puro caso.
Se malauguratamente passasse questa soluzione, al di là della sua profonda natura reazionaria, viene da tremare al pensiero di vedere domani, al Csm, alcuni magistrati che purtroppo non avrebbero alcuna postura idonea e cadrebbero facili prede dei meglio organizzati membri laici nominati dalla politica. Inoltre, sempre a rigor di logica, sempre se si voleva ridurre il peso dei p.m., non si creava un Csm costituito esclusivamente, per la parte togata, da p.m.
Il continuo richiamo all’art. 111 Cost. che, peraltro, non figura tra le disposizioni costituzionali oggetto di revisione, da parte dei sostenitori del SÍ è assolutamente insincero e incongruo. Si fonda sulla mancata comprensione della differenza che passa tra il piano dell’ordinamento giudiziario e quello della disciplina del processo. La terzietà e imparzialità del giudice si misura sulla dimensione del singolo processo e va riferita all’oggetto della controversia o materia del contendere: esse sono presidiate dalle norme in tema di incompatibilità (art. 50 c.p.c.; artt. 34-35 c.p.p.) le quali, infatti, appartengono alla famiglia delle norme formalmente ordinarie ma sostanzialmente costituzionali proprio perché assicurano in presa diretta l’effettività dei due principi-valori enunciati dall’art. 111 Cost.
Rispetto a questo piano, l’assetto ordinamentale è neutro: imparzialità e terzietà nel processo sono perfettamente compatibili con un ordinamento ispirato alla separazione delle carriere ma anche con un ordinamento che preveda semplicemente la possibilità di separare le funzioni. Lascino, quindi, stare, i sostenitori del SÍ, l’art. 111 che, lo ripetiamo, non è toccato dalla riforma; e lascino stare anche Giuliano Vassalli che, giustamente, distingueva le due diverse prospettive, quella ordinamentale e quella processuale. Ci sono, quindi, tre obiezioni radicali: 1) La c.d. separazione non richiede in quanto tale una revisione costituzionale di sistema, che comprometta la formazione, l’aggiornamento, la professionalità e l’esperienza degli operatori del processo; 2) La magistratura nel suo insieme, terzo potere dello Stato di diritto che bilancia il potere nel suo insieme, è potere diffuso soggetto alla legge, espressione della sovranità popolare, di cui va salvaguardata e non smembrata l’unicità ordinamentale prevista a tale fine dalla carta costituzionale; 3) L’insieme di deleghe in bianco a un futuro legislatore ordinario per la specificazione strutturale della organizzazione della magistratura e del sistema sanzionatorio non garantisce affatto l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere politico alla base dello Stato di diritto.
È dato inconfutabile ed assodato da decenni, che l’ordinamento costituzionale della magistratura, adottato dal Costituente nel Titolo IV della Costituzione italiana, costituisca una punta avanzatissima di civiltà democratica e della giurisdizione a livello internazionale, frutto del pensiero e dell’elaborazione di Piero Calamandrei, che a buon diritto possiamo ritenere il massimo artefice delle norme contenute in quel titolo della Costituzione in tema di autonomia e indipendenza della magistratura.
- Il contesto politico repressivo e di guerra e il ruolo di garanzia democratica della magistratura
Quanto sopra, nel merito del progetto della destra oggetto di referendum.
Ma vi è una ragione storica e culturale antica alla base di questo obbrobrio costituzionale. Qual è la magistratura che vogliono i neofascisti, i “liberal-imperialisti” e i molti reazionari di vario conio?
A tutti i reazionari – convinti o a loro insaputa – che parlano di processo e schiumano di rabbia contro la magistratura, bisogna fare un “ripassino” di storia patria recente. La magistratura è da sempre, nella stragrande maggioranza, di destra o comunque non di sinistra (Magistratura democratica è da sempre una minoranza), come insegna la storia repubblicana dal 1946 a oggi. Lo riprova il fatto che: a) fino a tutti gli anni cinquanta del Novecento per i giudici della Cassazione e per capi dei più importanti uffici giudiziari prevaleva la legislazione precedente (e fascista) sulla Costituzione del 1947; b) i principi fondamentali della Costituzione erano considerati norme programmatiche e sistematicamente non applicate; c) si intentarono a più riprese i processi alla Resistenza, mentre si assolvevano e si reinserivano i fascisti in tutti gli apparati dello Stato, con attenuanti in giudizio raccapriccianti (tenue gravità dei fatti, scopi morali ed altre amenità); d) il sorteggio dei magistrati al Csm è una proposta di legge del Msi primo firmatario Giorgio Almirante (1971); e) una volta scoperto l’elenco della loggia-letamaio P2 vi si trovarono fior fiori di magistrati (tra cui gli allora Procuratore Generale e Primo presidente della Cassazione, in quota alle correnti di destra o “moderate” della magistratura), e il Csm sez. disciplinare radiò 9 magistrati ivi iscritti, mentre la politica, come se niente fosse, perpetuava piduisti e para-mafiosi nei posti di potere, come sempre ha fatto dal dopoguerra in poi per fascisti, repubblichini e manutengoli vari.
- La lenta evoluzione della magistratura verso la Costituzione
Quando poi, negli anni ottanta del secolo scorso, alla procura di Milano, alcuni giovani p.m. – Gherardo Colombo e Giuliano Turone – misero mano sui grandi casi di corruzione e sulla loggia segreta Propaganda2, i partiti di governo, con Craxi in testa, iniziarono un attacco senza quartiere alle toghe “rosse”, poi ripreso da quel brav’uomo di Cossiga e continuato, con un salto di qualità sistemico, mediatico e non solo, da Berlusconi e dai suoi “bravi”, fino a tutt’oggi. Il tutto al netto delle molte procure “porti delle nebbie” su corruzione diffusa, stragi di Stato & Co.
Quindi, la pelosa “apoliticità” che i reazionari di vecchio e nuovo conio chiedono alla magistratura, e ai p.m. in particolare, volendoli riportare sotto l’angusto controllo della politica ministeriale e del governo, vuol dire una cosa molto semplice: non disturbate né osate controllare il governo e le sue affiliazioni poliziesche e servizi. Da qui l’attuale sbrego della Costituzione venduta come “ riforma” della giustizia, da cui discende: a) un sostanziale via libera a tutta la legislazione repressiva sui più deboli – studenti, lavoratori, precari, migranti –, ponendo in atto un vero e proprio salto, in cui si passa dal diritto penale “sul fatto” al diritto penale sul soggetto e lo status; b) un “avanti tutta” con il cambiamento della Costituzione a colpi di maggioranza con esautorazione finale del parlamento (nessuna discussione, nessun emendamento). Ma in fondo questo è l’humus culturale di questi “galantuomini”.
Dobbiamo impedire questa torsione autoritaria, che si perfezionerebbe con l’assoggettamento della magistratura al potere governativo, e vincere il referendum.
Vincerlo per tornare alla Costituzione, alla sua attuazione piena dopo un quarantennio di disastri e privatizzazione capitalistica della politica e di ogni dimensione, personale ed economica, che i Padri costituenti avevano pensato diversamente. Ce lo chiedono la storia e la ragione.
Bisogna lottare ed esigere l’attuazione di tutta quanta la Costituzione, compreso il suo Titolo III sui Rapporti economici, vera innovazione ed estrinsecazione concreta dei suoi principi fondamentali più esigenti (dignità della persona umana, diritto al lavoro, eguaglianza sostanziale, economia mista, forte rilevanza del pubblico e del sociale), superando lo “scheletrato liberale” a cui è stata ridotta dai governi, neocapitalisti e “tecnocapitalisti” dell’ultimo quarantennio e da quasi tutte le istituzioni repubblicane. Si mettano il cuore in pace i suoi non pochi “difensori” occasionali e circostanziati. Se ci troviamo al punto in cui siamo le responsabilità, ahimè, sono molteplici ed estese. Non passeranno.





