presidente della  Repubblicadi Vincenzo Accattatis

Alcuni concetti elementari: dalla Costituzione il presidente della Repubblica è posto al vertice dei poteri dello Stato, rappresenta lo Stato tutt’intero, l’unità nazionale, non può consentire che l’esecutivo prevarichi sul legislativo. E resta in carica sette anni: rimarco questo aspetto perché su di esso mi soffermerò.

Poteri e funzioni del capo dello Stato

Il capo dello Stato ha poteri notevoli:1) dichiara lo stato di guerra, presiede il Consiglio supremo di difesa, comanda le forze armate e, quindi, è in grado di influire sulle spese militari, aspetto rilevantissimo oggi (art. 87); 2) invia messaggi alle Camere; 3) scioglie le Camere, aspetto oggi rilevantissimo (art. 88); 4) indice le elezioni (art. 87); 5) promulga le leggi, con rinvio alle Camere con messaggio motivato delle leggi che non ritiene di promulgare – con richiesta di nuova deliberazione (artt. 73-74); 6) nomina il presidente del Consiglio (art. 92); 7) presiede il Consiglio superiore della magistratura (art 104); 8) nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135); 9) concede la grazia e commuta le pene (art. 87).

I capi dello Stato in carne e ossa

I capi dello Stato in carne e ossa modulano i poteri che hanno in mano e può accadere che straripino. Un semplice elenco degli uomini (mai c’è stato un presidente donna) che in Italia li hanno modulati: Enrico De Nicola, 1946-48; Luigi Einaudi, 1948-55; Giovanni Gronchi, 1955-62; Antonio Segni, 1962-64; Giuseppe Saragat, 1964-71; Giovanni Leone, 1971-78; Alessandro Pertini, 1978-85; Francesco Cossiga, 1985-92; Oscar Luigi Scalfaro, 1992-1999; Carlo Azeglio Ciampi, 1999-2006;  Giorgio Napolitano, 2006-2015.

Mi soffermo su Napolitano. Ex comunista migliorista, subalterno alle direttive europee, amante dei governi tecnici subalterni alle direttive europee, giustamente chiamato – in Italia e all’estero – «Re Giorgio». Eletto per la seconda volta alla presidenza della Repubblica: un vistoso strappo alla Costituzione, che ha fatto gran piacere a Silvio Berlusconi, il quale vuole che la Costituzione sia stracciata, lacerata. Dopo la sua rielezione i giuristi hanno incominciato a parlare di «naturale scadenza», 7 anni, e di «eccezionale scadenza», visto che la Costituzione «non prevede un limite al numero di mandati», ma – osservo – se non prevede tale limite, allora il presidente potrebbe essere rieletto tre o quattro volte?

Con le riforme in corso in parlamento la Costituzione è in via di ulteriore, gravissima lacerazione: distruzione della divisione dei poteri, accentramento del potere nelle mani del presidente del Consiglio.

Sergio Mattarella, presidente in carica

Nasce a Palermo il 23 luglio del 1941. Figlio di Bernardo Mattarella, politico democristiano piú volte ministro, fratello di Piersanti che, nel 1980, fu assassinato dalla mafia mentre era presidente della Regione Sicilia. Moroteo, nella Democrazia cristiana dal 1983 al 2008, poi nel Partito popolare italiano, nella Margherita, nel Partito democratico. Laureato in giurisprudenza, avvocato, professore di diritto costituzionale, poi di diritto parlamentare. Attivo contro la P2 e contro la mafia.

Ministro della pubblica istruzione(1989-1990), vicepresidente del Consiglio(1998-1999), ministro della difesa (1999-2001), giudice costituzionale (2011-2015). Il 31 gennaio eletto presidente della Repubblica.

Una domanda e una richiesta: in casi eccezionali Mattarella potrebbe essere eletto una seconda volta, una terza, una quarta? Mattarella si dovrebbe preoccupare che venga sciolto questo interrogativo, di grande rilievo costituzionale.

Un’altra richiesta: per le ragioni dette da molti, Mattarella non deve promulgare la legge elettorale approvata in parlamento, deve fare, invece, ricorso al potere che gli conferisce l’art. 74 della Costituzione: con messaggio motivato, deve rinviarla al parlamento per nuova deliberazione.