Villa Vigonidi Luca Baiada

La Villa Vigoni è una lussuosa proprietà dello Stato tedesco in Italia, in provincia di Como. Nel 2007, nel tentativo di riscuotere il risarcimento per il massacro di Distomo, avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, è ipotecata da un ente pubblico greco, in base a una sentenza pronunciata in Grecia, resa efficace in Italia con un provvedimento emesso a Firenze. La vicenda va ricapitolata: la Cassazione si è espressa su quell’ipoteca, e per una coincidenza, quasi nel decennale del vertice italo-tedesco Berlusconi-Merkel (Trieste, novembre 2008), in cui si parlò anche dei crimini nell’Italia occupata.

Il caso di Villa Vigoni, insieme alle condanne civili a carico della Germania per stragi e deportazioni di italiani, è stato portato davanti alla Corte internazionale di giustizia, all’Aia, e nel 2012 la vertenza è stata decisa in favore di Berlino con affermazioni spaventose: la ragion di Stato conta più degli esseri umani. Perciò nella storia di quell’ipoteca, in fondo, si legge il rapporto fra persona e potere. Esecrare i crimini, son parole. Ma lo Stato che uccide o deporta, poi deve risarcire? C’è il modo per costringerlo a pagare, o ci si accontenta di sentenze non eseguibili? Allora vediamo alcuni aspetti tecnici.

Nel 2008 la Germania, mentre in un diverso processo, a Firenze dove la sentenza greca ha ricevuto efficacia, sta cercando di togliere qualsiasi effetto giuridico a quella condanna, con una nuova citazione al Tribunale di Como chiede la verifica della non sottoponibilità di Villa Vigoni a procedimenti esecutivi, e l’ordine all’Agenzia del territorio di cancellare l’iscrizione ipotecaria. In favore di Berlino, il Governo italiano fa intervenire l’Avvocatura dello Stato (i privati con la casa ipotecata non hanno alleati così robusti).

Il Tribunale di Como, con sentenza 2 maggio 2013, dep. 5 settembre 2013, n. 1188, dà ragione alla Germania. In procedura osserva che «l’odierno giudice è senz’altro funzionalmente competente discutendosi appunto non già del credito che risulta garantito e quindi non si verte nell’ambito di materia oggetto di opposizione all’esecuzione e tanto meno di opposizione agli atti esecutivi non risultando pendente il processo esecutivo» (qualche segno d’interpunzione farebbe riprendere fiato); però, nel merito, dichiara inefficace il titolo esecutivo. Il Tribunale, di fronte alla legge n. 5 del 2013 confezionata su misura dopo la decisione della Corte dell’Aia, cioè di fronte a una legge italiana per proteggere i beni tedeschi, si pone la questione della compatibilità con la Costituzione. Ma secondo Como i dubbi di incostituzionalità non stanno in piedi, «attesa l’assoluta diversità di situazioni tutelate e quindi la benché minima discrasia di tutela giurisdizionale diversa su identiche situazioni di fatto che tali non possono ritenersi[sic]». Ancora, nella motivazione: «In ogni caso costante e consolidata giurisprudenza di merito è venuta a sancire l’applicazione immediata del principio di immunità, ed appare davvero difficile trovare argomenti contrari per discostarsene». Davvero difficile? L’anno successivo la Corte costituzionale, investita dal Tribunale di Firenze, con una sentenza scritta dal presidente Giuseppe Tesauro farà chiarezza: di fronte a crimini orrendi, l’immunità dello Stato cede: si deve pagare, e vale anche per la Germania. Quel provvedimento, che avrà fra i giudici anche Sergio Mattarella, supererà a testa alta ciò che sembrava difficile, troverà gli argomenti e riceverà attenzione internazionale.

Torniamo nel 2013. La Grecia impugna. Si pronuncia la Corte d’appello di Milano con la sentenza 27 gennaio 2015, dep. 25 marzo 2015, n. 1278. In questo momento (gennaio e marzo 2015), le norme sono cambiate: adesso la Consulta si è espressa e l’immunità degli Stati non è più assoluta. Però Milano scrive: «A prescindere dal problema che si è finora esaminato, il diritto internazionale consuetudinario è chiaramente nel senso che non sia consentita azione esecutiva o cautelare avente ad oggetto beni di stati stranieri, che siano destinati all’esercizio delle loro funzioni sovrane, o, comunque, dei fini pubblicistici». Di seguito, la Corte milanese ripercorre l’origine e la destinazione di Villa Vigoni, «come bene è stato illustrato dall’Avvocatura dello Stato di Milano nella sua memoria di replica»: cioè, la Villa viene da un lascito del 1983 e serve a fare «incontri politici e diplomatici, nonché di carattere culturale, scientifico ed artistico» e per «soggiorni di studio, colloqui, tavole rotonde, seminari estivi e manifestazioni artistiche», secondo un accordo intergovernativo del 1986.

Attenzione alla tempistica. La causa d’appello è posta in decisione (è l’ultima udienza in cui si compare davanti all’autorità giudicante) all’udienza del 15 ottobre 2014, con assegnazione dei termini massimi per le comparse conclusionali e le memorie di replica. Quel 15 ottobre milanese cade dopo l’udienza pubblica della Corte costituzionale, che si è svolta il 23 settembre, ma cade anche prima della sentenza della stessa Consulta, che è decisa il 22 ottobre. La decisione romana era imminente, e il differimento chiesto dalla Grecia avrebbe permesso di discutere in udienza nel quadro normativo nuovo, conforme alla Costituzione.

La Corte milanese risolve bene la questione generale dell’immunità degli Stati, ormai appianata dalla Corte costituzionale: la Germania può essere condannata, non si discute. Invece, Milano affronta la questione successiva, la sottoposizione all’esecuzione forzata di quel bene, la Villa Vigoni, senza riaprire la trattazione. Eppure, dopo il 22 ottobre 2014 il diritto è profondamente mutato, lo Stato tedesco è un debitore a ogni effetto e adesso bisogna approfondire il passo seguente: la Villa è aggredibile o no? Su quel passo, si finisce per consolidare elementi istruttori dei quali prima non era neppure sicura la rilevanza (se fosse vietato condannare gli Stati a pagare, sarebbe inutile discutere se un singolo bene di Stato è ipotecabile). Ma la Corte milanese una rimessione delle parti in trattazione non la fa, e dà ancora ragione alla Germania.

La Grecia impugna. La Cassazione si pronuncia con la sentenza 26 ottobre 2017, dep. 8 giugno 2018, n. 14885. Concentriamoci su qualche aspetto. Teniamo presente che secondo la Grecia: non è stata data vera attuazione alla sentenza della Corte costituzionale; Villa Vigoni non ha destinazione diplomatica e la Germania ha rinunciato all’immunità rispetto a quel bene, che è affidato addirittura a un’associazione privata, aspetti che la difesa della Grecia non ha potuto valorizzare appieno.

L’esito è che Roma annulla la sentenza di Milano su un solo capo: la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo, con cui era stata tolta sostanza persino alla condanna. La Cassazione argomenta: «Secondo la Corte territoriale, […] l’immobile Villa Vigoni costituisce un bene di proprietà di uno Stato estero avente destinazione e fini pubblicistici. Per tale motivo, e non per l’inidoneità del titolo, lo stesso non può essere oggetto di azione esecutiva o cautelare». In Italia, insomma, contro uno Stato estero si possono pronunciare condanne e si può dare efficacia a quelle emesse altrove. Realizzarle sui suoi beni è un’altra cosa, e quanto alla Villa, proprio non si tocca. Vediamo meglio.

In generale, la Cassazione ribadisce il divieto di azioni su beni di Stato destinati a funzioni sovrane o pubbliche. Sul caso specifico della destinazione di quel bene, la Villa, supera il ricorso così: «La questione non risulta dalla sentenza impugnata, con evidente difetto di autosufficienza riguardo alla prova di avere sottoposto al giudice di appello il profilo di fatto dell’utilizzo della struttura da parte di una associazione privata. In ogni caso, si contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale riguardo alla destinazione pubblicistica del bene richiedendo alla Corte di cassazione una indagine in fatto, sui presupposti, le caratteristiche, la storia, l’attività espletata e i finanziamenti delle attività che si svolgono presso tale immobile. Valutazione che non è demandabile alla Corte di legittimità». Difficile? Sciogliamo l’enigma.

È vero, la Grecia non poteva chiedere alla Cassazione un esame sul fatto: in Cassazione non si può fare. Ma in realtà, dalla sentenza milanese impugnata la questione risulta, eccome (le sono dedicate dodici righe, anche richiamando, come si è detto, la memoria dell’Avvocatura), sicché la questione dell’autosufficienza non collima col caso.

Per chiarire. Il principio di autosufficienza, elaborato a partire da Cass. 3 marzo 1986, dep. 18 settembre 1986, n. 5656, ma ancor oggi dibattuto, a chi si rivolge alla Cassazione impone completezza espositiva. Per esempio, la esige da chi lamenta una mancata trattazione o un’omessa risposta. Ma se nella sentenza impugnata la questione ha avuto un esito e la parte dice che è sbagliato, le cose cambiano. Per questo il principio di autosufficienza, secondo pronunce recenti (Cass. 7 dicembre 2017, dep. 9 agosto 2018, n. 20694 e Cass. 8 maggio 2018, dep. 13 giugno 2018, n. 15430), campeggia quando «siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata». Alberto Giusti, magistrato, L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile, in un seminario della Cassazione nel 2012: «La lettura giurisprudenziale più estrema del principio di autosufficienza si risolve in una forma di giustizia negata, nella declamazione di un fin de non recevoir che non trova riscontro nella disciplina positiva e si pone in contrasto con la funzione di garanzia assegnata dalla Costituzione alla Corte di cassazione».

Va anche considerato – è una vistosa caratteristica intertemporale di questo caso, ma la Cassazione non la esamina – che il tema della vera destinazione della Villa ha assunto rilevanza concreta dopo l’udienza di assunzione in decisione in appello, benché prima della camera di consiglio milanese; è la tempistica 2014-2015 descritta sopra. Perciò, riprendere il tema in Corte di appello sarebbe stato bene. Vicenda curiosa: l’esame sul fatto, cioè su cosa sia davvero Villa Vigoni, è troppo tardi per ripercorrerlo con più approfondimento a Milano, e farlo a Roma è vietato.

E poi. La Germania, come abbiamo visto, comincia la causa a Como mentre pende l’altro processo a Firenze (dove la sentenza greca ha ottenuto efficacia in Italia), tanto che la Grecia eccepisce l’incompetenza e la pendenza della lite, il processo di Como è sospeso e riprende solo dopo la fine di quello toscano, con una decisione della Cassazione sfavorevole a Berlino (sentenza 12 gennaio 2011, dep. 20 maggio 2011, n. 11163). Però, quando il Tribunale di Como si pronuncia, e ancora quando le parti concludono davanti alla Corte di Milano, l’effettiva esecuzione immobiliare è impedita da norme che saranno dichiarate incostituzionali solo dopo; e infatti, uno degli argomenti del Tribunale per dichiararsi competente è che non pende il processo esecutivo. Bella forza: non pende, ma perché è impedito da leggi ad personam Germaniae. Vicenda ancora più curiosa: l’esecuzione su quel bene, quando servirebbe non si può fare; quando si può farla, il giudice di primo grado si è già pronunciato e quello di appello ha già raccolto le conclusioni.

Quanto alla destinazione diplomatica o pubblica, nell’elenco delle attività svolte nella Villa ci sono soprattutto concerti e conferenze. Del resto la motivazione della Corte di Milano («incontri politici e diplomatici, nonché di carattere culturale, scientifico ed artistico[il corsivo è mio]») tiene concettualmente distinta l’attività istituzionale da quella promozionale, però senza trarne conseguenze. E che la Villa non sia destinata ad attività diplomatica, lo conferma persino il vertice italo-tedesco, quello del novembre 2008: c’era a disposizione una sede così comoda, ma lo fecero a Trieste.

Va aggiunto che, a sostegno dell’intangibilità di singoli beni degli Stati, la Corte di appello e la Cassazione citano un caso sfavorevole ai creditori privati, ma lontano: Cass. Ss.Uu. 21 settembre 1995, dep. 12 gennaio 1996, n. 173. Quella decisione risale a molto prima della celebre pronuncia sulla deportazione di Luigi Ferrini (Cass. Ss.Uu. 6 novembre 2003, dep. 11 marzo 2004, n. 5044). Sorprende che dopo la sentenza Ferrini, una decisione che ha fatto scalpore, un punto di svolta prezioso del lavoro giuridico, e dopo le più avanzate affermazioni di tutela – specialmente della Cassazione nel 2008, anche a Sezioni unite, e della Consulta nel 2014 – si invochi una pronuncia del secolo scorso come se non fosse successo niente. E poi, occhio ai beni coinvolti. Nel 1995 la controversia riguardava un conto bancario, nientemeno che della Marina degli Stati uniti d’America: una villa per convegni, conta per uno Stato come il denaro che muove una flotta militare? Alla Germania è indispensabile Villa Vigoni, come agli Usa la U.S. Navy? Di certo Berlino non vuole solcare con una portaerei le acque della cultura italiana.

La Grecia, nel processo, sottolinea anche l’esistenza di un’esplicita rinuncia dello Stato tedesco al divieto di esecuzione sui suoi beni. È contenuta negli Accordi del 1952-1954 sulla transizione della sovranità alla Germania (Ãœberleitungsvertrag, detto anche Deutschlandvertrag), e precisamente nell’Accordo per il regolamento delle questioni derivanti dalla guerra e dall’occupazione, parte sesta, artt. 1 e 3. A questo vanno connessi gli effetti dell’Accordo sui debiti esteri tedeschi, Londra 27 febbraio 1953 (Agreement on German External Debts – Abkommen über deutsche Auslandsschulden o LSCHABK, Londoner Schuldenabkommen), ratificato in Italia con d.p.r. n. 1712 del 1965. L’Accordo di Londra è uno strumento giuridico troppo spesso dimenticato; la sentenza della Corte dell’Aia, incredibilmente, non lo cita mai (eppure, nel processo internazionale era stato menzionato almeno in quattro atti). Per i giudici italiani è esaminabile d’ufficio, e ha già avuto attenzione: il Tribunale di Roma l’ha ricordato più volte condannando la Germania, anche nel provvedimento (causa G.C. e L.C. contro RFT) del 19 giugno 2017, dep. 22 giugno 2017, una decisione anteriore all’udienza di Cassazione su Villa Vigoni.

Cominciamo a tirare le fila. L’affermazione della responsabilità economica degli Stati, conquistata così bene dalla Consulta nel 2014, ridando speranza ai familiari delle vittime, senza l’esecuzione è lettera morta. Purtroppo, su Villa Vigoni né i giudici lombardi né la Cassazione si sono posti il problema se l’immunità di singoli beni con particolare destinazione sia, invece che un principio a sé stante, solo una specie, una costola del principio di immunità dello Stato. Quest’ultimo nel 2014 è stato fortemente ridimensionato, e non si può ripresentarlo intatto con un altro nome. Un’interpretazione più realistica può rimodulare anche l’immunità dei singoli beni, senza scomodare la Corte costituzionale, con gli argomenti che Tesauro ha esposto e che certamente anche Mattarella ha discusso, in quella camera di consiglio di portata storica.

E ancora: cos’è l’intoccabilità di alcuni beni? È pensata per lasciar vivere le funzioni fondamentali dello Stato, certo. Un principio simile vale per le persone. In Italia il codice di procedura civile esclude dalle grinfie dell’esecuzione alcune cose: per esempio, cibo e combustibile per un mese. Ecco una scena penosa, degna di De Amicis: nella casupola di un povero – a difenderlo non c’è l’Avvocatura dello Stato – un ufficiale giudiziario misura la farina e il carbone. Che sopravviva un mese, poi si arrangi. Ma se si tratta di uno Stato è diverso, noblesse oblige: la villa dove fa concerti e conferenze gli è indispensabile, e per sempre.

Qualche chiosa finale su quanto deciso quest’anno. Per l’ennesima volta: gli Stati possono essere condannati. Repetita iuvant. La possibilità dell’esecuzione su Villa Vigoni non si può dire che sia stata esclusa, perché non è stata trattata in istruttoria in grado di appello dopo la sentenza della Consulta, e non c’è stato un esame di merito, da vagliare poi in Cassazione, del Deutschlandvertrag e dell’Accordo di Londra. Va anche notato che in questo processo, in Cassazione, il pubblico ministero aveva chiesto di accogliere il ricorso greco e annullare senza rinvio la sentenza milanese, cioè di dar torto a Berlino; questo avrebbe dato tutela ai diritti delle famiglie delle vittime dei crimini nazifascisti. Fu ben diversa, la richiesta del pubblico ministero nel caso del 1995, quando concluse contro il creditore.

Insomma, Cassazione n. 14885 del 2018 è il punto fermo di un singolo processo asimmetrico, è un passo di lato. Siamo di fronte a una decisione con caratteristiche troppo particolari, di procedura e di ius superveniens, per essere risolutiva: altre vertenze, sviluppate nel quadro normativo più moderno disegnato dalla Corte costituzionale nel 2014, possono giungere a conclusioni differenti.