presidente della Repubblicadi Vincenzo Accattatis

In occasione dell’elezione del dodicesimo presidente della Repubblica «Il Ponte» ha ripubblicato uno splendido articolo di Piero Calamandrei, apparso sulla rivista nel giugno del 1955: articolo che definisce, con precisione, i poteri del presidente. Il presidente, scrive Calamandrei, è la «viva voce della Costituzione», è il custode di una costituzione rigida, programmatica e sociale; ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa (art. 87/9). Sulle questioni attinenti alle alleanze militari, all’adozione di determinate armi distruttive, alla concessione di basi militari a forze armate straniere sul territorio nazionale (da ricordare la presa di posizione di Calamandrei, contraria alla Nato), ha competenze preminenti rispetto a quelle possedute dal governo e dal presidente del Consiglio. Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87/10). Può sciogliere le Camere (art. 88/1).

Nella nostra Costituzione il presidente della Repubblica non è un organo di “pura cerimonia”, ma, ovviamente, non ha i poteri del presidente di una repubblica presidenziale o semipresidenziale. Un presidente della Repubblica italiano che allarga i suoi poteri fino al punto di occupare quelli di presidenze di tal tipo abusa delle sue prerogative, prevarica.

A proposito di prevaricazione, voglio prendere in esame con quattro argomenti la questione della “possibile” rielezione, questione che ha interessato il discutibile, e discusso, secondo mandato di Giorgio Napolitano.

Primo argomento, di carattere letterale: art. 88/1: «il presidente della Repubblica è eletto per sette anni». La Costituzione non parla della sua rielezione. Alcuni costituzionalisti italiani hanno affermato che la Costituzione non dice che il presidente può essere rieletto, però non lo esclude. Ho replicato, e replico, che le costituzioni disciplinano poteri in equilibrio fra di loro (se un potere straripa, comprime lo spazio degli altri): procedono per affermazioni, non per negazioni.

Secondo argomento. La nostra Costituzione è rigida, concetto sul quale Calamandrei insiste: non può essere integrata per via di interpretazione sul presupposto che la Costituzione “non esclude” la rielezione. Per via di interpretazione, nel “silenzio della legge”, il termine di sette anni non può essere prorogato per altri sette, con discrezione per il presidente in carica di dimettersi quando crede. A mio avviso, il prolungamento delle funzioni poteva essere realizzato solo per via di revisione costituzionale (ex art. 138).

Terzo argomento. Negli altri paesi democratici le riforme che riguardano il presidente della Repubblica sono avvenute, e avvengono, per via di revisioni costituzionali: ventiduesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, approvato nel 1951; riforma della Costituzione gollista francese del 1958 in punto della durata in carica del presidente. Il presidente degli Stati Uniti resta oggi in carica quattro anni e può essere eletto solo due volte (quindi, durata massima in carica: otto anni). Dopo la revisione della Costituzione francese, il presidente resta in carica cinque anni (in precedenza vi restava sette). Quindi, nei paesi democratici, per via di formale revisione costituzionale, e cioè nel rispetto della Costituzione, il periodo di durata in carica è stato abbreviato, non allungato né si adduca l’argomento dello “stato di necessità”, perché proprio tale dizione storicamente ha giustificato in Europa la trasformazione degli Stati democratici in Stati autoritari e totalitari.

Quarto argomento. Quando al presidente Carlo Azeglio Ciampi fu proposto di dichiararsi disponibile a una rielezione (la tentazione era presente già allora), sensatamente rispose che il termine di quattordici anni mal si concilia con la forma repubblicana. Da aggiungere: la rielezione avrebbe implicato almeno la riduzione della durata del mandato ex art. 138. Non è avvenuto e, rimarco, di tutto ciò oggi non si discute in parlamento. Fatto molto grave.

Dunque, per la Repubblica italiana la rielezione di Napolitano alla presidenza non è stato un buon segno, come hanno commentato tutti gli osservatori internazionali, alcuni dei quali hanno parlato di «Re Giorgio». La nostra Costituzione non vuole un presidente-re, né vuole un presidente con poteri da repubblica presidenziale. È un punto fermo.

La nostra Costituzione è una costituzione rigida. Può essere riformata solo per via art. 138. Un secondo punto fermo: la nostra è una costituzione che vuole l’impegno di tutti i poteri per realizzare l’eguaglianza  l’art. 3/2 parla chiaro.

È bene che di tutto questo si discuta. Sul «Ponte», ma non solo.