Carola Racketedi Giancarlo Scarpari

Non sappiamo se la strategia politica messa in atto da Salvini gli sia suggerita dallo staff di Luca Morisi, da qualche prefetto memore del passato o se invece sia frutto di personali tendenze autoritarie. Sta di fatto che quella adottata per perseguire i migranti, in genere, e le navi che li raccolgono in mare, in particolare, non è poi molto originale, vantando anzi precedenti significativi.

Uno di questi ha visto già allora gli italiani all’avanguardia. Quando Alfredo Rocco presentò al Senato il disegno di legge «Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche», una delle «leggi fascistissime», non aveva davanti a sé più alcuna concreta opposizione (siamo al 14.12.1925) e poteva perciò parlare senza tanti giri di parole: il partito fascista aveva dovuto «per necessità uscire dalla legge» per affermarsi (ma si era subito assicurato l’immunità grazie al varo di un’amnistia); ora era giunto il momento di sostituire «alla vecchia legalità la nuova legalità fascista»; per far questo bisognava permeare di un «nuovo spirito tutto l’ordinamento giuridico»; e così, a quel punto, i fascisti avrebbero potuto «stare rigidamente nella legalità».

Quattro anni dopo, il 16.05.1929, a regime instaurato, il ministro della Giustizia tornava alla Camera dei deputati, riconosceva che al tempo della «necessaria illegalità» le coscienze dei giuristi erano state offese, ma sottolineava come il passaggio tra il vecchio e il nuovo ordinamento si era «finalmente» compiuto, per cui chi fosse realmente animato dallo «spirito di legalità» doveva ora essere «ossequiente» a quella nuova introdotta dal regime.

Un percorso lineare, che non ha conosciuto resistenze, visto che il quadro politico (re, militari e parlamento) era stato consenziente, che il passaggio dalla vecchia alla nuova legalità era stato benedetto anche dal Vaticano (che ne aveva ampiamente usufruito) e che lo Statuto Albertino poteva essere modificato da una semplice legge ordinaria.

Quel regime, si sa, è stato un laboratorio che ha seminato molto nel secolo passato, permeando di sé gli ordinamenti di altri Stati, non tutti definibili fascisti, ma certo tutti marcatamente illiberali: la possibilità di erodere dall’interno, con i dovuti appoggi, le istituzioni esistenti per promuovere forme di Stato dittatoriali o autoritarie è stata infatti praticata, allora, con successo, da accorti e ben attrezzati imitatori. È inquietante constatare come oggi, a distanza di tempo, simili tendenze, in forme diverse, siano tornate a manifestarsi anche in Europa e desta perciò preoccupazione che vecchie strategie vengano praticate in Italia dal capo di un partito di governo che, non a caso, stringe alleanze nella Ue con quegli Stati che ritengono obsoleta l’idea liberale e plaude sempre ai vari Putin, Nethaniau e Bolsonaro.

Salvini, infatti, per portare avanti una politica così produttiva di consensi, ha ripercorso, su scala minore, il solco a suo tempo tracciato: violare col consenso dei più la legge penale, ottenere per quanto fatto l’immunità dal parlamento, procedere immediatamente a creare “una nuova legalità” e portare in tal modo a termine il programma avviato.

Non potendo mantenere le promesse elettorali (caccerò dall’Italia 600.000 clandestini), incapace di fermare il quotidiano flusso di migranti (che continuano a giungere da est e da sud, ogni giorno, nella nostra penisola), ha reso, da un lato, invisibili questi arrivi alla sua propaganda e al Viminale e, dall’altro, ha rivolto i riflettori dei media su di un Nemico facilmente identificabile, le poche navi delle Ong rimaste a prestare soccorso ai barconi in procinto di affondare.

Così, dapprima, ha platealmente violato la legge penale sequestrando su di una nave e per diversi giorni 73 persone, al fine di mostrare i muscoli all’Europa, quindi, incriminato dalla magistratura, ha chiesto aiuto al parlamento, ove l’alleato del governo attuale e quelli del prossimo gli hanno garantito l’immunità; infine, dopo avere, con un primo “decreto sicurezza”, tentato di rendere impossibile la vita ai migranti già sbarcati in Italia (riducendo l’accoglienza, il diritto d’asilo e “producendo” così automaticamente nuovi “clandestini”), ha fornito con un secondo provvedimento un chiaro esempio di cosa si debba intendere oggi per “nuova legalità”.

Il ministro ha infatti trasformato una serie di proprie “direttive”, emanate in precedenza per realizzare la politica dei “porti chiusi”, nel decreto legge 14.06.2019 n. 53 (il c.d. «decreto sicurezza bis»), promuovendolo sulla base di un’inesistente «necessità e urgenza» (lui stesso, presentando il provvedimento, aveva invece dichiarato che gli sbarchi erano diminuiti dell’80%!), utilizzando per giunta una nozione dilatata e generica di “ordine pubblico”, (e a tal fine ha inserito nel decreto le materie più disparate, dagli aggravamenti della Legge Reale alle norme repressive della violenza negli stadi).

Orbene. Che al di là della confusione normativa ad arte creata l’obiettivo diretto e immediato del decreto fosse il Nemico già individuato nelle direttive è affermato a chiare lettere dall’art. 1 del decreto, che conferisce al ministro dell’Interno i nuovi poteri di emanare provvedimenti volti a vietare o limitare l’ingresso, il transito e la permanenza di navi nelle acque territoriali e dall’art. 2 che stabilisce pesanti sanzioni pecuniarie al comandante, all’armatore e al proprietario delle suddette, nonché il fermo amministrativo per i natanti , in caso di reiterazione della violazione.

E che la necessità e l’urgenza fossero quelle del proponente e non già quelle previste dall’art. 77 Cost. è stato confermato dal fatto che, a poche ore di distanza dell’entrata in vigore del decreto, il 15 giugno Salvini ha subito firmato un divieto di ingresso, notificandolo alla nave di una Ong, la Sea Watch 3, battente bandiera olandese, che aveva raccolto 53 persone in procinto di affondare.

Ne è seguita poi la solita trafila: dopo lo stallo imposto, la capitana della nave ha ritenuto suo preciso dovere quello di portare in un porto sicuro i migranti presi a bordo e ha perciò violato i divieti; Salvini a questo punto ha chiesto l’arresto di tutto l’equipaggio, la Sea Watch è approdata urtando la nave della Guardia di finanza, la capitana è stata arrestata e la maggioranza ha applaudito.

Una prima considerazione. È bastato creare una serie di vincoli e divieti per trasformare respingimenti collettivi, sequestri di persone e omissioni di soccorso da gravi reati a forme lecite di esercizio del potere; è stata così rimossa in radice ogni possibile futura incriminazione per l’autore di quelle decisioni ed evitata di conseguenza agli alleati la necessità di elaborare affannose giustificazioni per garantirgli l’immunità. Nel contesto di questa “nuova legalità”, il ministro dell’Interno ha poi annunciato di voler restringere ulteriormente, in sede di conversione, i vincoli posti dal decreto, mentre il neoeletto governatore del Friuli, seguendone l’esempio, ha lanciato il progetto di costruire un muro di confine lungo 243 km per impedire il transito dei migranti provenienti dalla rotta balcanica.

Tutto risolto dunque? Non è detto.

Non siamo nel 1925: oggi i giudici sono magistrati indipendenti e non dei semplici funzionari come allora e se il P.M. del Tribunale di Agrigento ha chiesto la convalida dell’arresto per la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, la giudice delle indagini preliminari ha potuto disattendere quella richiesta, ha ritenuto che la predetta abbia agito nell’adempimento del dovere di salvare vite umane (scriminante prevista dall’art. 51 c.p.) e ne ha disposto l’immediata liberazione. Il processo seguirà poi il suo corso.

Ma, al di là di quanto accaduto nel caso della Sea Watch, la “nuova legalità” imposta dal “governo Salvini” non deve solo fare i conti con le varie «cause di giustificazione» previste dal codice penale (l’adempimento del dovere, lo stato di necessità, ecc.), ma deve essere sottoposta ad altre e più impegnative prove di resistenza.

A differenza del 1925, infatti, lo Stato italiano non è retto da uno Statuto Albertino “flessibile”, ma da una costituzione “rigida”, la Carta del ’48. Oggi la legge ordinaria, una volta emanata, entra sì in vigore, ma la sua validità non è assoluta e permanente, poiché, per essere tale, deve risultare compatibile con quanto previsto da norme superiori, quelle costituzionali e quelle internazionali vincolanti, dalla stessa peraltro richiamate.

Il compito che attende i magistrati è quindi particolarmente delicato, perché, a fronte di una produzione normativa varata spesso sull’onda delle “richieste della gente” e sempre senza ostacoli parlamentari, gli stessi, prima di applicare la singola norma, devono esaminarla alla luce dei principi sopra richiamati e, se in antitesi con essi, dubitare della sua validità e sollevare di conseguenza l’eccezione davanti alla Corte; e questa, se la riconosce fondata, può espungerla definitivamente dall’ordinamento.

Negli anni sessanta del secolo scorso, in assenza di iniziative da parte del governo e del parlamento, molti magistrati innestarono un circuito virtuoso con la Corte costituzionale, riuscendo così a cancellare una serie di norme della vecchia legalità fascista.

Ora rispetto a questa nuova legalità – specie quella riguardante i migranti, basata su presupposti seccamente smentiti dalla realtà (l’invasione dall’Africa, la sicurezza del porto di Tripoli, il turbamento dell’ordine pubblico) – sembra giunto il momento per i magistrati “ossequienti”, non al governo ma alla Costituzione, di evitare di occuparsi solo del loro “particulare”, ma di verificare, nel lavoro quotidiano, se questo ininterrotto effluvio normativo abbia una sua reale validità o se, in caso di accertamento negativo, la Corte possa eliminare dall’ordinamento le norme giudicate incompatibili con i suoi principi fondanti.