DirittiLa Costituzione italiana, nel riconoscere i diritti inviolabili delle persone (art. 2) e la loro eguaglianza senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3), stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale consuetudinario (art. 10). Tra queste vi è il divieto di respingimento di una persona verso un paese dove sussista un serio rischio di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

La persona umana, in quanto tale, è protetta dalle convenzioni internazionali che obbligano al salvataggio in mare, come quelle per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas-Safety of Life at Sea, Londra, 1974), sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Sar-International Convention on Maritime Search and Rescue, Amburgo, 1979) e sul diritto del mare (Unclos-United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 1982). In particolare, la Convenzione Sar reca un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare e il dovere di sbarcare i naufraghi in un porto sicuro.

Con particolare riferimento ai rifugiati, la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati va applicata senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d’origine (art. 3). Essa vieta l’espulsione o il respingimento, in qualsiasi modo, di un rifugiato «verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche» (art. 33).

Anche la prassi delle espulsioni collettive, che, come tali, prescindono dall’esame delle posizioni individuali, non è ammissibile, in quanto vietata dall’art. 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; ciò è stato ripetutamente affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

L’art. 10 della Costituzione italiana attribuisce al Parlamento la competenza a disciplinare la condizione giuridica degli stranieri, in conformità con le norme internazionali. Con tale disposizione è incompatibile l’orientamento consistente nella conclusione di accordi internazionali informali incidenti sulla condizione dello straniero. Secondo il testo unico sull’immigrazione: «Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» (art. 2).

Il medesimo art. 10 della Costituzione riconosce il diritto di asilo a favore di coloro ai quali sia impedito nel loro paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

I sottoscritti ricordano inoltre la disciplina contenuta negli articoli 13 della Costituzione e 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sui limiti che incontrano i provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale.

Ricordano ancora che, in Italia, la potestà legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione (art. 117), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali; e che la Costituzione promuove e favorisce accordi e organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro (art. 35).

I diritti della persona umana sono tutelati altresì nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anch’essa obbligatoria per l’Italia e che, come tutto l’ordinamento giuridico dell’Unione, si impone sulle leggi interne e deve essere applicata dagli operatori giuridici nazionali.

Sulla base di quanto precede, i sottoscritti esprimono viva preoccupazione nei confronti di prassi e orientamenti legislativi progressivamente emersi negli ultimi anni, i quali sono contrari ai valori costituzionali e allo Stato di diritto; chiedono con forza che si abbandonino siffatte prassi e orientamenti e si effettuino scelte legislative coerenti con i principi fondamentali della Costituzione italiana e con i diritti umani di ogni individuo, solennemente affermati dalla Dichiarazione universale del 1948.

Adesioni:

Amos Andreoni, Università di Roma “Sapienza”; Andrea Allamprese, Università di Modena e Reggio Emilia; Gaetano Azzariti, Università di Roma “Sapienza”; Marco Barbieri, Università di Foggia; Lauralba Bellardi, Università di Bari Aldo Moro; Alessandro Bellavista, Università di Palermo; Nerina Boschiero, Università statale di Milano; Umberto Carabelli, Direttore della «Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza sociale»; Giuseppe Cataldi, Università di Napoli “L’Orientale”; Gianni Cellamare, Università di Bari Aldo Moro; Angelo Antonio Cervati, Università di Roma “Sapienza”; Nicola Colaianni, Università di Bari Aldo Moro; Pasquale Colella, Università di Salerno; Pierluigi Consorti, Università di Pisa; Carmela Decaro, Luiss “Giudo Carli”; Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale; Marcello Di Filippo, Università di Pisa; Antonio Di Stasi, Università politecnica delle Marche; Madia D’Onghia, Università di Foggia; Chiara Favilli, Università di Firenze; Luigi Ferrajoli, Università di Roma Tre; Pietro Gargiulo, Università di Teramo; Luciano Garofalo, Università di Bari Aldo Moro; Donata Gottardi, Università di Verona; Giancarlo Guarino, Università di Napoli “Federico II”; Ivan Ingravallo, Università di Bari Aldo Moro; Sergio Lariccia, Università di Roma “Sapienza”; Andrea Lassandari, Università di Bologna; Vito Sandro Leccese, Università di Bari Aldo Moro; Gabriella Leone, Università di Bari Aldo Moro; Monica McBritton, Università del Salento; Giovanni Orlandini, Università di Siena; Lina Panella, Università di Messina; Luigi Pannarale, Università di Bari Aldo Moro; Valentina Pasquarella, Università di Foggia; Vito Pinto, Università di Bari Aldo Moro; Riccardo Pisillo Mazzeschi, Università di Siena; Giuseppe Antonio Recchia, Università di Bari Aldo Moro; Angelica Riccardi, Università di Bari Aldo Moro; Gianni Roma, Università di Bari Aldo Moro; Mario Rusciano, Università di Napoli “Federico II”; Giorgio Sacerdoti, Università Bocconi; Tullio Scovazzi, Università di Milano Bicocca; Ilaria Tani, Università di Milano Bicocca; Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte costituzionale; Alessandro Torre, Università di Bari Aldo Moro; Ennio Triggiani, Università di Bari Aldo Moro; Bruno Veneziani, Università di Bari Aldo Moro; Ugo Villani, Università di Bari Aldo Moro; Aurora Adriana Vimercati, Università di Bari Aldo Moro; Francesco Viola, Università di Palermo; Luigi Volpe, Università di Bari Aldo Moro; Francesco Zanchini di Castiglionchio, Università di Teramo; Claudio Zanghì, Università di Roma “Sapienza”; Lorenzo Zoppoli, Università di Napoli “Federico II”.